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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09365/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una casa di cura aveva svolto prestazioni di medicina generale e riabilitativa in regime di accreditamento nei confronti della ASL e aveva ottenuto solo il pagamento parziale. La Regione aveva determinato i compensi applicando tariffe regionali inferiori a quelle ministeriali; tali delibere tariffarie erano state poi annullate dal giudice amministrativo su ricorso di altre strutture. Il credito della casa di cura era stato ceduto a una società di factoring poi incorporata nella ricorrente. La cessionaria ha chiesto in giudizio il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto secondo le tariffe ministeriali, sostenendo che l’annullamento delle delibere regionali avesse efficacia generale ed estesa a tutti i destinatari. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della ASL e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione; la Corte d’appello aveva invece riformato, ritenendo che le delibere fossero atti plurimi con effetti scindibili e che l’annullamento giovasse solo ai ricorrenti che lo avevano ottenuto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per errata qualificazione delle delibere tariffarie come atti plurimi anziché generali; omesso esame della circostanza che le delibere non fissavano il budget ma il corrispettivo delle singole prestazioni; violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova circa il superamento del budget; violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 all. E per avere la Corte territoriale letto la decisione di primo grado come disapplicazione anziché come applicazione degli effetti del giudicato di annullamento; violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’efficacia del giudicato amministrativo e della decisione del Commissario ad acta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse confuso le delibere che fissano il tetto di spesa (budget), che possono avere effetti individualizzati, con le delibere che determinano la tariffa/corrispettivo delle prestazioni, che sono invece atti generali e astratti, diretti a tutti i destinatari in modo eguale e inscindibile. Da tale qualificazione deriva che l’annullamento della delibera tariffaria ottenuto da alcuni destinatari produce effetti erga omnes e può essere fatto valere anche dagli altri soggetti interessati. Il primo motivo ha reso assorbiti il terzo, il secondo, il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel motivo per censurare l’interpretazione della natura delle delibere regionali; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma accoglie la doglianza sulla qualificazione dell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è ritenuto assorbito, perché la controversia non riguarda il superamento del budget ma la misura del corrispettivo delle singole prestazioni.

  • art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere che il primo giudice aveva applicato gli effetti dell’annullamento e non disapplicato l’atto.

  • art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Richiamato nel quarto motivo con la stessa finalità difensiva; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per affermare l’efficacia del giudicato di annullamento e della successiva decisione del Commissario ad acta; la censura resta assorbita.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per affermare che i capi dipendenti della sentenza di merito restano travolti dall’accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Le delibere amministrative che determinano il corrispettivo unitario di prestazioni rese a favore di una pluralità di destinatari hanno natura di atti generali e astratti, non di atti plurimi scindibili, quando fissano un prezzo uguale per prestazioni uguali.
  • L’annullamento di un atto generale che stabilisce tariffe o corrispettivi non può essere limitato ai soli ricorrenti del giudizio amministrativo, ma si estende agli altri destinatari in situazione omogenea, poiché l’atto produce effetti inscindibili e uguali per tutti.
  • Nel distinguere tra atti tariffari e atti di budget occorre evitare di sovrapporre il provvedimento che determina il tetto massimo di spesa con quello che stabilisce il prezzo delle singole prestazioni, perché ai due atti si applicano regimi diversi quanto all’efficacia dell’annullamento.
  • Quando il motivo accolto investe la qualificazione dell’atto e la conseguente portata del giudicato amministrativo, restano assorbite le censure che presuppongono una diversa natura del provvedimento o questioni dipendenti da tale qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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