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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento Tares per l'anno 2013 (importo €257.520,63). La contribuente contestava: contraddittorietà nella determinazione degli importi; errori di calcolo e errata indicazione della superficie imponibile con violazione dell'art. 11 del regolamento comunale n. 52/2013; violazione dei principi europei per la determinazione della tariffa, sostenendo che la tariffa avrebbe dovuto essere commisurata alla reale produzione di rifiuti e non a coefficienti presuntivi per tipologia di attività.

La decisione

La Commissione Regionale ha respinto l'appello confermando la sentenza n. 742/18 della II sez. della CTP di Venezia che aveva già rigettato il ricorso della contribuente. È richiamata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (n. 3199/2020) che ha ritenuto legittimo il sistema presuntivo scelto dall'ente territoriale: la tariffa Tares è composta da una quota fissa (copertura degli investimenti/ammortamenti) e da una quota variabile collegata alle quantità conferite; il Comune può adottare, in alternativa alla misurazione puntuale, un sistema presuntivo per tipologia di attività commisurato alla superficie. Ne consegue che non sussiste un diritto soggettivo ad ottenere la commisurazione della tariffa sulla base della quantità effettiva prodotta, salvo che l'utente dimostri di aver smaltito i rifiuti in proprio o ottenga una diversa classificazione/riclassificazione dell'attività. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 201/2011, art. 14, comma 11

    La tariffa TARES è composta da una quota riferita alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e ammortamenti) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; l'obiettivo è la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

  • art. 49, comma 14

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di ridurre la tariffa qualora il produttore dimostri di aver smaltito i propri rifiuti in proprio; non impone invece che la tariffa variabile sia sempre commisurata alla produzione effettiva qualora l'ente scelga un sistema presuntivo.

  • Regolamento Comunale n. 52/2013, art. 11

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la determinazione della superficie imponibile; il giudice non ha accolto le doglianze basate su errore di calcolo o su violazione di tale articolo senza una contestazione della delibera o della classificazione dell'utenza.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Sebbene richiamata dalla contribuente per sostenere il diritto a una tariffazione proporzionata alla reale produzione, la giurisprudenza comunitaria non è stata ritenuta incompatibile con la scelta legislativa/locale di un sistema presuntivo, purché il sistema persegua gli obiettivi legittimi di copertura dei costi.

Massime di principio

  • Il Comune può legittimamente scegliere un sistema presuntivo (basato su tipologia di attività e superficie) in alternativa alla misurazione puntuale, e tale scelta non contrasta, di per sé, con il diritto UE.
  • Non esiste un diritto soggettivo automatico alla commisurazione della tariffa alla quantità effettivamente prodotta, salvo che l'utente dimostri di aver smaltito i rifiuti in proprio o ottenga una diversa classificazione dell'attività mediante impugnazione delle delibere/atti che determinano la categoria tariffaria.
  • Per contestare con successo la tariffa è strategico impugnare le delibere comunali o la classificazione dell'utenza (riclassificazione), non solo eccepire tramite perizie la minore produzione effettiva di rifiuti.
  • Le doglianze basate su errori numerici o di superficie devono essere documentate in modo chiaro e preferibilmente orientate a dimostrare un vizio formale o sostanziale dell'atto amministrativo (es. errata imputazione di superficie), altrimenti il sistema presuntivo rimane applicabile.
  • Se si intende ottenere una riduzione occorre provare o lo smaltimento autonomo dei rifiuti o l'erronea applicazione delle categorie tariffarie previste dall'ente; l'allegazione economica da sola (perizie sulla quantità prodotta) è spesso insufficiente se il Comune ha adottato il metodo presuntivo.

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