Sentenza del 23/04/2015 n. 3691 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Credito d'imposta - Rimborso - Dichiarazione omessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata accolta: l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non impedisce, di per sé, di presentare l'istanza di rimborso del credito IVA effettivamente maturato, purché il credito sia comprovato e sussistano gli altri requisiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento e il rimborso di un credito IVA maturato in un'annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione. La questione riguardava la possibilità di ottenere il rimborso nonostante l'omissione dichiarativa, alla luce del principio di neutralità dell'IVA.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell'IVA
Il contribuente è ammesso a presentare istanza di rimborso anche nel caso in cui il credito sia maturato in un'annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione.
L'omissione della dichiarazione non può comportare automaticamente la perdita sostanziale del credito IVA, se il credito è reale, documentato e verificabile. La neutralità dell'imposta impone di privilegiare il riconoscimento dell'eccedenza effettivamente spettante rispetto a una conseguenza meramente formale.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione annuale non determina automaticamente la decadenza dal diritto al rimborso di un credito IVA effettivamente maturato.
- Il contribuente deve comunque dimostrare con documentazione contabile e fiscale l'esistenza, l'ammontare e la spettanza del credito.
- Il principio di neutralità dell'IVA limita gli effetti delle irregolarità formali quando queste non compromettono i controlli dell'Amministrazione finanziaria e non comportano frodi o abusi.
- Il riconoscimento del rimborso resta subordinato al rispetto degli ulteriori requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa applicabile e ai termini di decadenza o prescrizione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la prova del credito, che è un requisito sostanziale, e la presentazione della dichiarazione, che può costituire un adempimento formale: l'inosservanza di quest'ultimo non dovrebbe annullare automaticamente un diritto sostanziale provato.
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