Sentenza n. 536/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5472/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.1410/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.06.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5472/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000, e aveva condannato il Ministero all'erogazione della prestazione. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 1° luglio 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il giudicato ordinario era passato in giudicato, il termine per proporre l'azione era rispettato, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della prova dell'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche dopo l'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La quantificazione dell'eventuale penalità maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
"L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato"
Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e avere funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso senza adempimento.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui è funzionale l'astreinte.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I relativi termini processuali risultano rispettati.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 149/2022, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e all'attestazione di conformità delle copie dei provvedimenti giudiziari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione abbia accertato una posizione del privato e imposto all'amministrazione una prestazione determinata o determinabile.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una valida causa di impedimento: l'amministrazione, e in sua vece il commissario ad acta, devono adottare tutti gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento dovuto.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da esercitare una funzione coercitiva senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato; è quindi legittimo parametrarla agli interessi legali sulla somma dovuta, farla decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e fissare un tetto massimo, nella fattispecie pari al 10% dell'importo oggetto del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione titolare di provvedere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento sussiste un esercizio concorrente del potere, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario.
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