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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10041/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena: il difensore contestava che la sentenza annullata avesse fissato una pena base di ventuno anni (poi aumentata a ventiquattro per continuazione e a trenta per recidiva) e sosteneva che la sentenza di rinvio fosse partita erroneamente da una pena base di ventiquattro anni anziché da ventuno.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania che, a seguito dell'esclusione della recidiva operata dalla Quinta Sezione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento per recidiva. La pena così confermata è di complessivi ventisette anni di reclusione (ventiquattro anni per omicidio aumentati di tre anni in continuazione per i reati in materia di armi). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 64 cod. pen.

    Limitazione degli effetti degli aumenti di pena (in particolare l'aumento di due terzi per recidiva non può portare al superamento di taluni limiti massimi); usata per spiegare perché l'aumento per recidiva non poteva far superare la soglia di trenta anni.

  • art. 78 cod. pen. (comma 1, n. 1)

    Regole sul calcolo degli aumenti in caso di recidiva e sulla loro applicazione cumulativa; assieme all'art. 64 contribuisce a fissare il limite massimo concreto della pena applicabile.

  • art. 72 cod. pen. (comma secondo)

    Indica la soglia (cinque anni) rilevante per effetti particolari sul regime della pena; qui è stato ritenuto che la pena per i reati in materia di armi (tre anni) non superasse tale soglia e quindi non mutasse il regime complessivo in modo diverso.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla soltanto la qualificazione della recidiva, il giudice del rinvio deve limitarsi a rideterminare la pena eliminando l'aumento connesso alla recidiva, mantenendo intatte le statuizioni coperte da giudicato.
  • La determinazione della pena base va ricostruita sulla base delle motivazioni delle sentenze di merito; la parte che impugna deve formulare censure specifiche e dimostrare l'errore nella ricostruzione processuale per ottenere accoglimento.
  • Gli aumenti di pena (per recidiva, continuazione, ecc.) sono soggetti ai limiti stabiliti dagli artt. 64 e 78 c.p.; il cumulo degli aumenti non può superare i massimali previsti dalla legge per il tipo di pena applicata.
  • Le pene aggiuntive o in continuazione per reati accessori (es. detenzione e porto d'arma) si sommano purché non determinino il superamento di soglie che producono effetti di regime diversi (es. rilevo della soglia dei cinque anni prevista dall'art. 72).
  • Ricorsi che si limitano a riproporre affermazioni già esaminate e smentite dalle motivazioni delle sentenze di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; è necessaria una critica motivata e circostanziata.

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