Cassazione Penale, Sentenza n. 10041/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena: il difensore contestava che la sentenza annullata avesse fissato una pena base di ventuno anni (poi aumentata a ventiquattro per continuazione e a trenta per recidiva) e sosteneva che la sentenza di rinvio fosse partita erroneamente da una pena base di ventiquattro anni anziché da ventuno.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania che, a seguito dell'esclusione della recidiva operata dalla Quinta Sezione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento per recidiva. La pena così confermata è di complessivi ventisette anni di reclusione (ventiquattro anni per omicidio aumentati di tre anni in continuazione per i reati in materia di armi). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 64 cod. pen.
Limitazione degli effetti degli aumenti di pena (in particolare l'aumento di due terzi per recidiva non può portare al superamento di taluni limiti massimi); usata per spiegare perché l'aumento per recidiva non poteva far superare la soglia di trenta anni.
art. 78 cod. pen. (comma 1, n. 1)
Regole sul calcolo degli aumenti in caso di recidiva e sulla loro applicazione cumulativa; assieme all'art. 64 contribuisce a fissare il limite massimo concreto della pena applicabile.
art. 72 cod. pen. (comma secondo)
Indica la soglia (cinque anni) rilevante per effetti particolari sul regime della pena; qui è stato ritenuto che la pena per i reati in materia di armi (tre anni) non superasse tale soglia e quindi non mutasse il regime complessivo in modo diverso.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla soltanto la qualificazione della recidiva, il giudice del rinvio deve limitarsi a rideterminare la pena eliminando l'aumento connesso alla recidiva, mantenendo intatte le statuizioni coperte da giudicato.
- La determinazione della pena base va ricostruita sulla base delle motivazioni delle sentenze di merito; la parte che impugna deve formulare censure specifiche e dimostrare l'errore nella ricostruzione processuale per ottenere accoglimento.
- Gli aumenti di pena (per recidiva, continuazione, ecc.) sono soggetti ai limiti stabiliti dagli artt. 64 e 78 c.p.; il cumulo degli aumenti non può superare i massimali previsti dalla legge per il tipo di pena applicata.
- Le pene aggiuntive o in continuazione per reati accessori (es. detenzione e porto d'arma) si sommano purché non determinino il superamento di soglie che producono effetti di regime diversi (es. rilevo della soglia dei cinque anni prevista dall'art. 72).
- Ricorsi che si limitano a riproporre affermazioni già esaminate e smentite dalle motivazioni delle sentenze di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; è necessaria una critica motivata e circostanziata.
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