Sentenza n. 984/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 21,594 MW e alle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Cerignola, seguita dalla trasmissione di documentazione integrativa e dalla conclusione della fase di consultazione pubblica. Nonostante il decorso dei termini previsti per il parere della Commissione tecnica P.N.R.R.-P.N.I.E.C. e per l’adozione del provvedimento di VIA, gli organi competenti non hanno concluso il procedimento. Dopo un sollecito del 1° febbraio 2024, la società ha notificato una diffida l’8 maggio 2025, rimasta senza riscontro, e ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del regolamento UE 2022/2057 e dell’effetto utile della direttiva UE 2023/2413. Il MASE ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che fosse stato proposto oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. Ha ritenuto che il termine annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. non costituisca un termine decadenziale in senso proprio, ma una presunzione legale assoluta circa la persistenza dell’interesse ad agire; inoltre, la diffida notificata dopo il decorso dell’anno può integrare, ove ne ricorrano i presupposti, una nuova istanza di avvio o di conclusione del procedimento. Nel caso concreto, la diffida conteneva gli elementi necessari a identificare l’istanza e rendeva procedibile l’azione, comunque riferita a un’inerzia ancora perdurante. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché tutti i termini del procedimento di VIA sono qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La presentazione dell’istanza da parte del privato ha fatto sorgere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, indipendentemente dal numero delle richieste pendenti o dalla priorità attribuita ad altri progetti. La Commissione tecnica P.N.R.R.-P.N.I.E.C. avrebbe dovuto esprimersi e predisporre lo schema di provvedimento nei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, mentre il MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, nei successivi termini normativi. Accertata l’inerzia della Commissione tecnica e del MASE, il TAR ha ordinato a entrambi di adottare gli atti di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Il MASE è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
La presentazione dell’istanza di VIA da parte del privato avvia il procedimento e fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di concluderlo.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione del pubblico, conclusa la quale decorrono i termini per gli atti successivi del procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predispone lo schema di provvedimento di VIA.
La Commissione tecnica deve esprimere il proprio parere e predisporre lo schema di VIA entro i termini normativamente stabiliti; il loro superamento rende illegittima l’inerzia.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini del procedimento di VIA sono perentori e impongono una conclusione tempestiva del procedimento.
art. 31 c.p.a.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il termine annuale per l’azione avverso il silenzio non opera come decadenza sostanziale; la diffida successiva al suo decorso può valere come nuova istanza, rendendo proponibile l’azione se l’inerzia perdura.
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna a concludere il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Esprime la regola della doverosità e della certezza temporale dell’azione amministrativa, imponendo la conclusione del procedimento.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Impone l’adozione del provvedimento di VIA nei termini previsti, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura.
Direttiva UE 2023/2413
È richiamata quale espressione del favor europeo per la diffusione delle fonti rinnovabili.
Regolamento UE 2022/2577
È richiamato a sostegno del favor normativo eurounitario per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il termine annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. non costituisce un termine decadenziale in senso proprio, ma una presunzione legale assoluta di venir meno dell’interesse a ricorrere; l’interessato può comunque riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti.
- Una diffida a concludere il procedimento, notificata dopo il decorso del termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio, può valere come nuova istanza di avvio o di conclusione del procedimento quando contenga gli elementi necessari a identificare la pretesa sostanziale, rendendo proponibile l’azione se l’inerzia perdura.
- La presentazione di un’istanza privata prevista dalla legge fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal numero delle pratiche pendenti e dalle priorità organizzative o settoriali dell’amministrazione.
- Nel procedimento di VIA, i termini stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori; il loro superamento senza l’adozione degli atti di competenza integra illegittimo silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti soggetti alla disciplina speciale, la Commissione tecnica competente deve adottare il proprio parere o schema di provvedimento nei termini previsti e il Ministero competente deve adottare la decisione conclusiva, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, senza poter giustificare l’inerzia con la pendenza di altre richieste.
- Accertata l’inerzia nel procedimento di VIA, il giudice amministrativo può ordinare agli organi competenti di adottare gli atti di rispettiva competenza entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale dell’impatto ambientale.
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