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Sentenza

Sentenza n. 1471/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Cassino n. 451/2024 pubbl. il 14/05/2024 RG n. 170/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 451/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 451/2024, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione resistente rispetto alla pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale. L'amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta nel giudicato. Per l'eventuale mancato adempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 650 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di accertare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la decisione è qualificata come giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La decisione applica il giudizio di ottemperanza mediante ordine di esecuzione del giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta; il testo non richiama espressamente la disposizione.

  • Cass. 13533/2001

    È richiamato il principio in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore: a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione debitrice deve fornire elementi idonei a dimostrare l'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato l'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale.
  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che vincola l'amministrazione e il giudice dell'esecuzione nei limiti del suo contenuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, subordinandone l'intervento alla richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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