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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02691/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un soggetto aveva ricevuto dall'ente previdenziale somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado, poi riformata in appello in senso a lui sfavorevole. Il giudice di merito ha ritenuto che la ripetizione dovesse riguardare solo quanto effettivamente percepito, dunque al netto delle ritenute fiscali. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c., assumendo che la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata sia regolata da tali norme, in rapporto di specialità rispetto all'art. 2033 c.c.; ha inoltre sostenuto che i principi elaborati in materia di rapporti di lavoro non sarebbero estensibili al rapporto previdenziale pubblico, perché ciò imporrebbe all'amministrazione di sopportare i costi delle operazioni di ripristino patrimoniale, in contrasto con l'art. 81 Cost. e con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato l'impostazione della Corte d'appello. Ha ribadito che, in caso di riforma della sentenza che aveva condannato al pagamento di somme, la ripetizione può riguardare solo quanto il percettore abbia effettivamente incassato, non anche gli importi lordi mai entrati nel suo patrimonio. La Corte ha esteso tale principio anche alla materia previdenziale, escludendo che il diverso meccanismo dei conguagli fiscali o le esigenze di salvaguardia dei conti pubblici impediscano l'applicazione della regola. Il ricorso è stato quindi rigettato e, per effetto della soccombenza, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • artt. 336 e 389 c.p.c.

    La parte ricorrente li invoca come disciplina speciale della ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata.

  • art. 2033 c.c.

    È evocato come rimedio generale dell'indebito, rispetto al quale gli artt. 336 e 389 c.p.c. sarebbero speciali.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte lo richiama per affermare che il diritto al rimborso fiscale spetta a chi ha eseguito il versamento anche quando l'obbligo fiscale venga meno, in tutto o in parte, per effetto della riforma della sentenza.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato dal ricorrente quale parametro di salvaguardia dei conti pubblici, ritenuto non ostativo dall'orientamento accolto dalla Corte.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente come principio di buona amministrazione, ma la Corte esclude che impedisca l'applicazione del principio di restituzione al netto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato al pagamento di somme, la restituzione può essere chiesta solo nei limiti di quanto il destinatario abbia effettivamente percepito, non anche per importi lordi mai entrati nel suo patrimonio.
  • La regola della ripetizione al netto delle ritenute fiscali opera anche quando il soggetto che ha eseguito il pagamento sia un ente pubblico o previdenziale sostituto d'imposta, non essendo ravvisabili ragioni per una disciplina differenziata.
  • Gli artt. 336 e 389 c.p.c., in tema di effetti della riforma o cassazione della sentenza, non escludono la logica restitutoria fondata sull'effettiva percezione delle somme e si coordinano con la disciplina fiscale del rimborso da parte di chi ha versato le imposte.
  • Le modalità contabili di regolazione dei rapporti tra amministrazione e fisco non incidono sull'ammontare del credito restitutorio nei confronti del percettore, quando si tratti di determinare ciò che sia stato realmente acquisito dal patrimonio del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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