Sentenza del 27/05/2016 n. 10990 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ambra S.p.A. ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva negato il rimborso dell'IRPEF relativa al 1987, ritenendo tardiva l'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La società ha sostenuto che tale termine si applica solo ai versamenti non dovuti sin dall'origine, mentre, se il diritto alla restituzione nasce successivamente, trova applicazione il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre dedotto che la domanda di esenzione, presentata tempestivamente, doveva valere anche come istanza di rimborso del tributo già versato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, respingendo le eccezioni preliminari dell'Agenzia sull'ammissibilità del ricorso. Ha stabilito che l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda i versamenti indebitamente effettuati sin dall'origine, mentre l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 si applica quando il presupposto della restituzione si verifica dopo il pagamento. Inoltre, una domanda di agevolazione o esenzione validamente e tempestivamente presentata può valere anche come tempestiva istanza di rimborso, sebbene formulata oltre il termine specifico dell'art. 38. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito dichiarando dovuto il rimborso richiesto. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il rimborso dei versamenti non dovuti sin dall'origine. Non si applica, secondo la Corte, quando il diritto alla restituzione nasce solo successivamente al pagamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Ha carattere residuale e di chiusura del sistema: quando il diritto al rimborso sorge dopo il pagamento, l'istanza può essere presentata entro due anni dal verificarsi del presupposto della restituzione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Richiede l'esposizione dei motivi di ricorso e delle norme su cui si fondano. La Corte valorizza soprattutto la chiara indicazione delle affermazioni giuridiche contestate e del contrasto con le norme applicabili, non il mero formalismo nell'indicazione delle disposizioni.
Massime di principio
- Per stabilire il termine applicabile a una richiesta di rimborso fiscale occorre distinguere tra imposta indebitamente versata fin dall'origine e diritto alla restituzione sorto solo in un momento successivo.
- Quando il diritto al rimborso nasce dopo il pagamento, il termine residuale di due anni decorre dal verificarsi del presupposto della restituzione, non necessariamente dalla data del versamento.
- Una domanda di esenzione o di agevolazione presentata tempestivamente può essere interpretata anche come istanza di rimborso, se dalla sua sostanza risulta la volontà di ottenere la restituzione di quanto già pagato.
- Nel giudizio di cassazione, le eccezioni relative all'applicazione della disciplina del rimborso possono essere valutate anche se non formulate con assoluto formalismo, purché la questione sia stata effettivamente discussa nei gradi di merito e il ricorso esponga chiaramente la censura.
- La decisione riguarda la corretta qualificazione del termine e dell'istanza; restano comunque necessari, nel caso concreto, la verifica del tempestivo deposito della domanda e la sussistenza dei presupposti sostanziali del rimborso.
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