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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8070/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al Rannesi per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (tra cui art. 125 comma 3 c.p.p. e art. 416-bis c.p.), sostenendo insufficienza del quadro indiziario: a suo avviso mancavano intercettazioni a suo carico, mancava partecipazione a summit mafiosi, non vi erano reati riconducibili al programma del sodalizio, mancavano contatti con presunti sodali e i collaboratori indicavano altri soggetti come referenti della zona (ad es. Melo Renna o Rocca) invece che lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il G.I.P. avevano adeguatamente motivato la sussistenza di un grave quadro indiziario basato su: dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Silvio Corra, Dario Caruana, Salvatore Scavone, Carmelo Liistro), numerose intercettazioni richiamate e analiticamente valutate, servizi di appostamento e osservazione e la partecipazione del Rannesi a riunioni con altri sodali. La Cassazione ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti (non può rivedere la ricostruzione probatoria se la motivazione è logica e priva di errori), e che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori possono legittimamente fondare il giudizio di gravità indiziaria. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna efficacia liberatoria dalla custodia.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Natura dell'imputazione (associazione mafiosa). La norma è il capo di accusa principale su cui si è fondato il provvedimento cautelare.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza era generica e non ha dimostrato una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto tra standard probatorio: la Corte osserva che nella fase cautelare non è richiesta la prova piena ex art. 192 (comma 2) ma la sussistenza di gravi indizi; le precisione e concordanza richieste per il giudizio di merito non sono integralmente trasferibili al giudizio cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Richiamato per spiegare il diverso parametro di valutazione nella fase cautelare e come il comma 1-bis richiami i soli commi 3 e 4 dell'art. 192, non il comma 2.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 1-bis)

    Previsione procedurale per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario onde dar seguito agli adempimenti previsti in caso di permanenza della custodia; la Corte ha disposto l'invio della copia al direttore.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede librettamente la ricostruzione probatoria dei giudici di merito: può valutare solo violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
  • Nella fase cautelare il parametro è la sussistenza di 'gravi indizi di colpevolezza', non la prova piena richiesta per la condanna; dunque elementi come intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori possono essere sufficienti se motivati coerentemente.
  • Le intercettazioni, anche tra terzi, e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire fonte diretta di prova dell'imputazione se la loro interpretazione è plausibile e logicamente argomentata dal giudice di merito.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti senza indicare specifiche violazioni normative o palese illogicità della motivazione è ad alto rischio di inammissibilità.
  • La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe concentrare i motivi di impugnazione su errori di diritto, vizi formali della motivazione o ostensioni di palesi contraddizioni logiche nelle valutazioni probatorie, fornendo riferimenti precisi e puntuali agli atti.
  • Esiti processuali negativi in sede di cassazione possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., oltre agli adempimenti verso l'istituto penitenziario se la custodia permane.

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