Cassazione Penale, Sentenza n. 27506/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna definitiva per reati edilizi, con pena congiunta di arresto e ammenda, subordinata alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dei luoghi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato. La condannata ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta per prescrizione la sola pena pecuniaria, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso prima dell'inizio dell'esecuzione della sanzione pecuniaria e che l'esecuzione della pena detentiva fosse stata avviata quando essa era già prescritta. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che, in caso di condanna congiunta, la prescrizione della pena pecuniaria dipenda dall'estinzione della pena detentiva e che, comunque, l'esecuzione fosse iniziata tempestivamente con la notifica della cartella esattoriale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e travisamento dei fatti, contestando la data iniziale del decorso del termine prescrizionale ex art. 172, comma 5, c.p., la corretta individuazione del dies a quo del termine di 90 giorni per adempiere la condizione sospensiva e, soprattutto, la ritenuta idoneità della notifica della cartella esattoriale a impedire la prescrizione della pena pecuniaria; ha inoltre sostenuto che l'avvio dell'esecuzione di una pena detentiva già prescritta non potesse "congelare" la prescrizione dell'ammenda e che non vi fosse rinuncia alla prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha precisato che il termine di prescrizione della pena decorre, in presenza di sospensione condizionale subordinata a una condizione, dal giorno di scadenza del termine fissato per adempiere la condizione, individuando nel caso concreto il 25 gennaio 2018 come dies a quo e nel 25 gennaio 2023 il termine quinquennale. Ha però ritenuto decisiva la circostanza che la cartella esattoriale relativa alla pena pecuniaria fosse stata notificata già il 29 novembre 2022, quindi prima della scadenza del termine prescrizionale: tale atto costituisce l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria e impedisce il maturare della prescrizione. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini della prescrizione della pena pecuniaria, rileva il solo inizio dell'esecuzione, non il modo in cui essa avvenga né le successive modalità o scansioni temporali; e ha richiamato il principio per cui, nelle pene congiunte, l'esecuzione tempestiva della pena detentiva impedisce la prescrizione della pena pecuniaria.
Norme richiamate
art. 172, comma 5, c.p.
quando l'esecuzione della pena è subordinata a un termine o a una condizione, il tempo necessario per la prescrizione decorre dal giorno in cui il termine scade o la condizione si verifica
art. 173, comma 1, c.p.
indica il termine quinquennale di prescrizione della pena nel caso esaminato
art. 616 c.p.p.
consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 172 c.p.
richiamato nel ragionamento sulla prescrizione della pena e sulla sua decorrenza in caso di esecuzione subordinata a condizione
Massime di principio
- In materia di prescrizione della pena, se l'esecuzione è subordinata a una condizione o a un termine, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento della condizione, non dal passaggio in giudicato della sentenza.
- Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, ciò che conta è l'inizio dell'esecuzione della sanzione; una volta che l'esecuzione sia stata validamente avviata prima della scadenza del termine prescrizionale, la prescrizione non matura.
- Nella pena congiunta detentiva e pecuniaria, l'esecuzione tempestiva della pena detentiva impedisce la prescrizione della pena pecuniaria, in ragione dell'unitarietà del trattamento sanzionatorio.
- La notifica della cartella esattoriale può integrare l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria e, se avvenuta tempestivamente, interrompe in fatto il decorso del termine estintivo, senza che rilevi il successivo sviluppo dell'attività esecutiva.
- La decorrenza del termine di prescrizione della pena non è suscettibile né di interruzione né di sospensione per iniziative del condannato relative alla modalità di esecuzione della pena.
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