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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1111/23

Order of the General Court (First Chamber) of 21 October 2024. — EuroChem Group AG v Council of the European Union. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Reference to the applicant’s name in the grounds for including another person’s name on the list – No act adversely affecting the applicant – Inadmissibility. — Case T-1111/23

Giurisprudenza europea62023TO1111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di EuroChem Group AG contro atti del Consiglio relativi alle sanzioni contro la Russia, nella parte in cui gli atti menzionavano il nome della società nei motivi di mantenimento in lista di tre persone fisiche. Secondo il Tribunale, la società non era destinataria delle misure e le sole motivazioni non producevano effetti giuridici vincolanti su di essa. È stata quindi esclusa la possibilità di ottenere un’annullamento parziale di tali riferimenti in via autonoma.

Azione di annullamento di EuroChem contro gli atti restrittivi UE: irricevibilità della domanda nella parte in cui la società non è destinataria degli atti ma è solo menzionata nelle motivazioni di listing di terzi

La questione giuridica

Se una società non inserita nelle liste sanzionatorie possa impugnare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli atti del Consiglio che mantengono in lista altre persone fisiche, nella sola parte in cui i motivi di iscrizione di tali persone menzionano il nome della società, sostenendo che tali riferimenti producono effetti giuridici diretti su di essa, anche alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

È irricevibile il ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da una società non iscritta nelle liste sanzionatorie contro atti del Consiglio che mantengono in elenco terzi, quando la società contesta soltanto le parti motivazionali che la menzionano: tali riferimenti non producono di per sé effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, poiché le conseguenze previste dal regime sanzionatorio derivano solo dalla parte dispositiva dell’atto che riguarda i soggetti effettivamente elencati e dall’accertamento, caso per caso, da parte delle autorità nazionali o degli operatori economici circa eventuale proprietà o controllo. Né le FAQ della Commissione, né eventuali prassi nazionali, né il diritto alla tutela effettiva possono trasformare tali mere motivazioni in un atto impugnabile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (CFSP) 2023/1767
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
  • Decisione (CFSP) 2024/847
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
  • Decisione (CFSP) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (CFSP) 2022/397
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396
  • Decisione (CFSP) 2022/429
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427
  • Decisione (CFSP) 2022/883
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878
  • Decisione (CFSP) 2022/1530
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
  • Decisione (CFSP) 2023/572
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Decisione (CFSP) 2023/1094
  • Regolamento (UE) 2023/1089
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Misure restrittive UE contro la Russia: impugnazione dei motivi che menzionano EuroChem

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale nell’ambito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro atti del Consiglio in materia di misure restrittive relative all’integrità territoriale dell’Ucraina. EuroChem Group AG chiede l’annullamento, limitatamente ai riferimenti al proprio nome contenuti nei motivi di listing di tre persone fisiche sottoposte a congelamento dei fondi.

Fatti e contesto normativo

La controversia si inserisce nel regime sanzionatorio istituito nel 2014 con la Decisione 2014/145/CFSP, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e con il Regolamento (UE) n. 269/2014, adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio ha ampliato e aggiornato i criteri di designazione e ha più volte prorogato le misure nei confronti, tra gli altri, di Andrey Melnichenko, Vladimir Rashevsky e Alexandra Melnichenko.

Il Tribunale ricostruisce gli atti rilevanti, tra cui le decisioni e i regolamenti di esecuzione del 2022, 2023 e 2024, nonché le modifiche introdotte con la Decisione (CFSP) 2023/1094 e il Regolamento (UE) 2023/1089. Tali atti disciplinano il congelamento dei fondi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone iscritte in elenco.

Oggetto del ricorso

EuroChem non contesta l’iscrizione in lista di Rashevsky e dei coniugi Melnichenko, ma soltanto le frasi dei motivi che la indicano come società da essi controllata, collegata o beneficiaria delle loro risorse. La ricorrente sostiene che tali affermazioni:

  • creerebbero una presunzione di proprietà o controllo da parte di soggetti listati;
  • avrebbero già determinato il congelamento dei suoi beni da parte di autorità nazionali e l’interruzione di rapporti commerciali da parte di operatori UE;
  • la esporrebbero a responsabilità dei partner commerciali che rifiutino le prestazioni in buona fede ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014;
  • lederebbero inoltre la sua reputazione.

In via subordinata, la ricorrente chiedeva una dichiarazione di principio sull’obbligo di buona fede di autorità nazionali e operatori UE nell’applicare il regolamento, domanda che il Tribunale considera una richiesta di pronuncia astratta e quindi inammissibile.

Questione di ricevibilità

Il punto centrale è se le sole motivazioni di un atto restrittivo, nella parte in cui menzionano il nome di un soggetto non iscritto in lista, possano costituire un atto impugnabile perché idonee a produrre effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti.

Il Tribunale richiama il principio consolidato per cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente mediante una modifica distinta della sua posizione giuridica. Ricorda inoltre che, in linea di principio, solo il dispositivo dell’atto può produrre simili effetti.

Ragionamento del Tribunale

Secondo il Tribunale, i riferimenti a EuroChem contenuti nei motivi servono esclusivamente a giustificare il mantenimento in lista di Rashevsky e dei coniugi Melnichenko. Essi non equivalgono all’iscrizione della società nelle liste di cui alla Decisione 2014/145/CFSP e al Regolamento n. 269/2014, né costituiscono una decisione autonoma che imponga misure restrittive nei suoi confronti.

Quanto agli effetti derivanti dall’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, il Tribunale precisa che il congelamento dei fondi di soggetti "owned, held or controlled" e il divieto di mettergli fondi o risorse a disposizione discendono dalla normativa e dall’eventuale accertamento, caso per caso, da parte delle autorità nazionali o degli operatori economici. Non sono quindi i soli motivi di listing a produrre direttamente tali effetti.

Il Tribunale esclude che le FAQ della Commissione possano conferire natura vincolante a tali riferimenti, poiché esse hanno valore meramente informativo e non interpretativo vincolante. Esclude altresì che eventuali prassi di alcune autorità nazionali o la scelta di alcuni operatori di interrompere i rapporti commerciali bastino a trasformare i motivi contestati in un atto lesivo. In particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non impone automaticamente la cessazione dei rapporti con soggetti menzionati nei motivi, ma richiede una valutazione concreta della buona fede in funzione del caso specifico.

Infine, il richiamo all’articolo 47 della Carta non consente di superare le condizioni di ricevibilità previste dall’articolo 263 TFUE: il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non modifica il sistema dei rimedi giurisdizionali dei Trattati.

Decisione

Il Tribunale dichiara l’azione in parte improponibile per difetto di competenza e in parte irricevibile, poiché non esiste un atto impugnabile nei confronti di EuroChem nella sola parte in cui è menzionata nei motivi di listing di terzi. Viene inoltre dichiarato che non occorre statuire sulla domanda di intervento di EuroChem Agro SpA.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia conferma che, nel contenzioso sulle sanzioni UE, una società non listata non può impugnare autonomamente le sole motivazioni che la citano come soggetto controllato o collegato a persone sanzionate. Per gli operatori economici, la menzione di un nome nei motivi di listing non equivale, di per sé, a un provvedimento sanzionatorio: l’eventuale applicazione del regime a società o filiali richiede un accertamento autonomo delle autorità competenti o degli operatori obbligati.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesicurezza e politica estera comunelegittimazione ad agireammissibilità del ricorsotutela giurisdizionale effettiva

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