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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1072/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 23 October 2024. — Nike Innovate CV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark SUPPORT-FIT – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1072/23

Giurisprudenza europea62023TJ1072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il rifiuto di registrare il marchio verbale "SUPPORT-FIT" per numerosi prodotti di abbigliamento e calzature della classe 25. Ha ritenuto che il segno fosse percepito dal pubblico come descrizione di un articolo che offre supporto e una buona vestibilità, quindi come indicazione di una caratteristica dei prodotti. Poiché il segno è stato considerato descrittivo, non è stato necessario esaminare separatamente il difetto di distintività. Le spese sono state compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.

Marchio UE "SUPPORT-FIT": legittimo il rifiuto di registrazione per carattere descrittivo e, di riflesso, per mancanza di carattere distintivo per alcuni prodotti di classe 25.

La questione giuridica

Se il segno verbale "SUPPORT-FIT" sia privo di carattere distintivo e, in particolare, se sia descrittivo dei prodotti della classe 25 indicati nella domanda di marchio, in modo da giustificare il rifiuto ex articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001; e se eventuali registrazioni anteriori di segni simili incidano su tale valutazione.

Principio di diritto

Un segno verbale composto da due termini inglesi descrittivi, come "SUPPORT-FIT", è rifiutabile alla registrazione quando il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente come indicazione delle caratteristiche dei prodotti, senza sforzo interpretativo; in tal caso il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, poiché tale causa di rifiuto è sufficiente da sola, non occorre esaminare autonomamente anche la mancanza di carattere distintivo ex lettera b). Le precedenti decisioni dell’EUIPO su marchi simili non vincolano la legalità della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "SUPPORT-FIT": rifiuto di registrazione per carattere descrittivo

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso diretto di Nike Innovate CV avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio verbale "SUPPORT-FIT" per diversi prodotti di classe 25. Il contenzioso verte sulla portata delle cause assolute di nullità/irregistrabilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Nike aveva chiesto la registrazione del segno verbale "SUPPORT-FIT" per prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza, inizialmente comprendenti, tra l’altro, footwear, clothing e headgear. L’esaminatore aveva respinto la domanda per tutti i prodotti salvo quelli rientranti nella categoria "headgear", sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

Successivamente, a seguito di una restrizione della lista dei prodotti, il procedimento ha riguardato in particolare: athletic footwear, sneakers, casual footwear, leggings, shorts, shirts, sweatshirts, sweatpants, tank-tops, track suits, sports bras, socks, wristbands, athletic tights, athletic apparel, athletic uniforms, headbands, headwear, hats, caps, visors, sweatbands. La commissione di ricorso ha escluso alcuni prodotti già ricompresi nella più ampia categoria di "headgear" e ha poi confermato il rifiuto, ritenendo che il segno fosse descrittivo.

Questione giuridica esaminata

Il Tribunale ha dovuto verificare se il pubblico di riferimento percepisse immediatamente "SUPPORT-FIT" come descrizione di una caratteristica dei prodotti interessati, e dunque se il segno rientrasse nel divieto di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. In via subordinata, era contestata anche la conclusione sulla mancanza di carattere distintivo ex lettera b) della stessa disposizione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di segni descrittivi:

  • un segno è escluso dalla registrazione se esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti interessati, tale da consentire al pubblico di percepirne immediatamente una descrizione o una caratteristica;
  • la caratteristica evocata deve essere oggettiva, inerente e permanente rispetto al prodotto;
  • ai fini dell’esame conta il modo in cui il pubblico di riferimento comprende il segno, in relazione ai prodotti in questione.

È inoltre ribadito che l’articolo 7, paragrafo 2, consente di opporre la causa di rifiuto anche se essa sussiste solo in parte dell’Unione.

Valutazione del segno "SUPPORT-FIT"

Il Tribunale non ha rimesso in discussione la definizione del pubblico rilevante fatta dalla commissione di ricorso: pubblico ampio, con livello di attenzione medio, e in particolare pubblico anglofono dell’Unione o comunque pubblico di Stati membri in cui l’inglese è ampiamente compreso.

Quanto al significato del segno, il Tribunale ha condiviso l’analisi secondo cui:

  • "support" indica articoli indossati o applicati a una parte del corpo per sostenerla;
  • "fit" richiama l’idea di un capo che calza bene;
  • la combinazione dei due termini, uniti da un trattino, viene intesa come riferimento a un capo di abbigliamento che calza bene e sostiene una specifica parte del corpo.

Il fatto che l’espressione non compaia in un dizionario, che sia una combinazione nuova o che sia grammaticalmente imperfetta non impedisce, di per sé, che il pubblico la percepisca come descrizione. Secondo il Tribunale, non emerge alcun elemento fantasioso o sufficientemente distante dalla mera somma dei suoi componenti; al contrario, il segno è la semplice combinazione di due elementi già descrittivi.

Collegamento con i prodotti interessati

Il Tribunale ha confermato che, per calzature, abbigliamento sportivo e leisurewear, il supporto offerto dal prodotto e la sua buona vestibilità costituiscono caratteristiche rilevanti, oggettive e commercialmente apprezzabili. Il segno "SUPPORT-FIT" comunica proprio tali informazioni in modo diretto e specifico, senza richiedere alcuno sforzo interpretativo. Ne deriva la sussistenza del carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Irrilevanza delle registrazioni anteriori richiamate dalla ricorrente

Nike aveva invocato la registrazione di segni anteriori simili. Il Tribunale ha respinto l’argomento, ribadendo che le decisioni dell’EUIPO sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate e che la loro legittimità va valutata esclusivamente alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza dell’Unione, non sulla base di una prassi amministrativa precedente. Ogni domanda va esaminata in modo autonomo e rigoroso.

Rapporto tra lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1

Accertato il carattere descrittivo del segno ex lettera c), il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare il motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo ex lettera b), poiché una sola causa assoluta di rifiuto è sufficiente a impedire la registrazione.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. In materia di spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che in concreto non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeasegni descrittivicarattere distintivoclasse 25procedure euipo

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