Tribunale, Ordinanza T-1112/23
Order of the General Court (First Chamber) of 21 October 2024. — Siberian Coal Energy Company AO (Suek) v Council of the European Union. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Reference to the applicant’s name in the grounds for including another person’s name on the list – No act adversely affecting the applicant – Inadmissibility. — Case T-1112/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Suek contro gli atti del Consiglio che prorogavano le sanzioni nei confronti di altri soggetti, nella sola parte in cui la motivazione conteneva riferimenti alla società ricorrente. Secondo il Tribunale, Suek non era destinataria delle misure restrittive e le frasi contestate avevano solo funzione esplicativa rispetto alle iscrizioni di terzi, senza effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti. La decisione ribadisce che la tutela ex articolo 263 TFUE richiede un atto lesivo e che la semplice incidenza reputazionale o commerciale indiretta non basta a fondare l’impugnabilità.
Azione di annullamento di una società non iscritta in lista contro atti sanzionatori UE, limitatamente ai passaggi motivazionali che menzionano il suo nome: inesistenza di un atto lesivo e irricevibilità
La questione giuridica
Se una società non inserita nelle liste di congelamento dei fondi possa impugnare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli atti del Consiglio che prorogano le sanzioni nei confronti di altre persone fisiche, nella sola parte in cui la motivazione di tali atti menziona il nome della società e la descrive come collegata a soggetti designati, sostenendo che tali riferimenti producono effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti e incidono sulla sua posizione giuridica e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Principio di diritto
Un soggetto non incluso nelle liste di congelamento non può impugnare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli atti del Consiglio nella sola parte in cui la motivazione menziona il suo nome per descrivere rapporti con persone già sanzionate, perché tali passaggi motivazionali servono solo a giustificare l’iscrizione o il mantenimento in lista di altri soggetti e non producono, di per sé, effetti giuridici vincolanti né determinano un distinto mutamento della posizione giuridica del terzo. Né il richiamo alla prassi amministrativa della Commissione, né gli effetti economici indiretti sui rapporti commerciali, né l’articolo 47 della Carta possono trasformare tali enunciazioni in un atto impugnabile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (CFSP) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2022/397
- Regolamento (UE) 2022/396
- Decisione (CFSP) 2022/429
- Regolamento (UE) 2022/427
- Decisione (CFSP) 2022/883
- Regolamento (UE) 2022/878
- Decisione (CFSP) 2022/1530
- Regolamento (UE) 2022/1529
- Decisione (CFSP) 2023/572
- Regolamento (UE) 2023/571
- Decisione (CFSP) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (CFSP) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (CFSP) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Articolo 2 della Decisione 2014/145/CFSP
- Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 4 della Decisione 2014/145/CFSP
- Articolo 3 del Regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Irricevibilità del ricorso di Suek contro la menzione del suo nome nelle motivazioni di atti sanzionatori UE
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Siberian Coal Energy Company AO (Suek) contro atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate in relazione all’Ucraina. La ricorrente non contestava l’iscrizione in lista di persone fisiche, ma soltanto la parte delle motivazioni in cui il suo nome era menzionato come elemento di contesto per giustificare il mantenimento in lista di tali persone.
Contesto fattuale e normativo
Il caso si inserisce nel regime di misure restrittive adottato a partire dal 2014 nei confronti di azioni che minano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio aveva adottato la Decisione 2014/145/CFSP, fondata sull’articolo 29 TUE, e il Regolamento (UE) n. 269/2014, fondato sull’articolo 215 TFUE, che disciplinano il congelamento dei fondi e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alle persone elencate negli allegati.
Successivamente, il Consiglio ha più volte prorogato le misure nei confronti di Andrey Melnichenko, Aleksandra Melnichenko e Vladimir Rashevsky, richiamando nelle motivazioni il ruolo di Suek e di EuroChem, nonché i rapporti tra tali società e i soggetti iscritti in lista. Gli atti impugnati erano, in origine, la Decisione (CFSP) 2023/1767 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, poi sostituiti o confermati, quanto alle sole menzioni contestate, anche dalla Decisione (CFSP) 2024/847 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849.
Domanda processuale
Il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo che Suek non era destinataria delle misure restrittive e che le frasi contestate erano soltanto motivazioni relative all’iscrizione di terzi, prive di effetti giuridici autonomi. Suek ha replicato che quei riferimenti avrebbero creato una presunzione di controllo o proprietà rilevante ai fini dell’applicazione pratica delle sanzioni, con conseguenze dirette sui suoi asset e sui rapporti contrattuali con operatori UE.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato il criterio consolidato secondo cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono sulla posizione del ricorrente mediante una modifica distinta della sua situazione giuridica. Ha quindi osservato che Suek non era iscritta nelle liste, mentre il suo nome compariva soltanto nelle motivazioni usate per sostenere il mantenimento in lista di altri soggetti.
Le frasi contestate, secondo il Tribunale, servivano esclusivamente a giustificare le misure adottate nei confronti di Rashevsky e dei Melnichenko, ossia il congelamento dei loro fondi e il divieto di ingresso o transito. Non costituivano quindi, di per sé, una decisione rivolta a Suek né un atto che ne definisse la posizione giuridica.
Quanto all’argomento fondato sull’articolo 2 del Regolamento n. 269/2014, il Tribunale ha chiarito che il congelamento dei fondi di soggetti “owned, held or controlled” da persone iscritte in lista deriva direttamente dalle disposizioni del regolamento e non dalla sola motivazione degli atti. L’eventuale accertamento del controllo o della titolarità deve essere compiuto dalle autorità nazionali competenti o, in certi casi, dagli operatori economici tenuti ad applicare le sanzioni; non è invece la motivazione dell’atto a creare automaticamente un vincolo giuridico verso il terzo menzionato.
Il Tribunale ha inoltre respinto il richiamo alla prassi contenuta nelle FAQ della Commissione, qualificandole come mera guida priva di valore vincolante. Ha anche escluso rilievo decisivo agli eventuali provvedimenti adottati da autorità nazionali o alla scelta di alcuni operatori di interrompere i rapporti commerciali con Suek, osservando che tali conseguenze economiche non trasformano una mera motivazione in un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Infine, è stata respinta la censura basata sull’articolo 47 della Carta: la tutela giurisdizionale effettiva non consente di superare i requisiti di ricevibilità previsti dai Trattati. Poiché nel caso di specie mancava un atto che producesse effetti giuridici vincolanti nei confronti di Suek, il ricorso non poteva essere accolto.
Decisione e portata pratica
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare le altre eccezioni sollevate dal Consiglio. Ha quindi condannato Suek alle spese. La pronuncia ribadisce che un soggetto terzo menzionato solo nella motivazione di atti sanzionatori adottati contro altri non acquisisce, per ciò solo, la legittimazione a impugnarli, anche se la menzione può avere riflessi reputazionali o commerciali di fatto.
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