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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-59/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 23 October 2024. — BBF Company EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark INSOMNIA ENERGY – Earlier EU figurative mark MONSTER ENERGY – Relative grounds for invalidity – Damage to reputation – Taking unfair advantage of the distinctive character or repute of the earlier mark – Article 8(5) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-59/24

Giurisprudenza europea62024TJ0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione che aveva dichiarato nullo il marchio INSOMNIA ENERGY per agganciamento alla notorietà del marchio anteriore MONSTER ENERGY. Ha ritenuto inammissibile il motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), perché la commissione di ricorso non lo aveva esaminato, e infondato quello fondato sull’articolo 8, paragrafo 5. La Corte ha confermato sia la reputazione molto forte del marchio anteriore sia l’esistenza di una certa somiglianza tra i segni e del conseguente rischio di vantaggio indebito.

Nullità di marchio UE per sfruttamento indebito della notorietà: il Tribunale conferma l’invalidità del segno INSOMNIA ENERGY rispetto al marchio anteriore MONSTER ENERGY ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La questione giuridica

Se la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato nullo il marchio UE INSOMNIA ENERGY fosse viziata, da un lato, per asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, pur non essendo tale base esaminata nella decisione impugnata, e, dall’altro, per erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, in particolare quanto alla somiglianza dei segni, alla notorietà del marchio anteriore e all’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dalla reputazione altrui.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che i segni presentino un grado di somiglianza tale da indurre il pubblico di riferimento a stabilire un collegamento, senza necessità di un rischio di confusione; se il marchio anteriore gode di una reputazione nell’Unione e il ricorrente non dimostra errori manifesti della commissione di ricorso sulla somiglianza dei segni, sulla reputazione e sul rischio di vantaggio indebito, il Tribunale conferma la dichiarazione di nullità. Inoltre, un motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è inammissibile se la commissione di ricorso non ha esaminato tale base giuridica nella decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 174, 175, 176 e 177 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 20 e 27 del regolamento (UE) 2017/1001

Nullità del marchio INSOMNIA ENERGY per notorietà del marchio anteriore MONSTER ENERGY

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo in toto il marchio figurativo UE INSOMNIA ENERGY. Il contenzioso si inserisce in un procedimento di nullità fondato sulla reputazione del marchio anteriore MONSTER ENERGY per bevande analcoliche, in particolare energy drinks.

Fatti e procedimento amministrativo

Monster Energy Co. aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio contestato, registrato per numerosi prodotti della classe 32, tra cui bevande energetiche, bibite e bevande isotoniche. La domanda si fondava sull’esistenza di un marchio anteriore figurativo UE, registrato nel 2013, per beni tra cui le "non-alcoholic beverages".

La Cancellation Division aveva respinto la domanda, rilevando l’assenza di rischio di confusione e, quanto all’articolo 8, paragrafo 5, un livello di somiglianza troppo basso tra i segni per far sorgere un collegamento nel pubblico, nonostante la reputazione del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha invece accolto l’appello di Monster Energy, annullato la decisione e dichiarato nullo il marchio contestato.

Domanda di sostituzione della parte ricorrente

Nel corso del giudizio davanti al Tribunale, la società originaria è stata sostituita da BBF Company EOOD, che aveva acquistato il marchio contestato. Il Tribunale ha accolto la sostituzione, richiamando le regole di procedura applicabili al trasferimento del diritto di proprietà intellettuale oggetto del contenzioso.

Questione di diritto e motivi del ricorso

La ricorrente deduceva essenzialmente due motivi:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Il Tribunale ha anzitutto ricordato che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata depositata il 9 ottobre 2016, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, nonostante il richiamo, nella decisione impugnata e negli scritti difensivi, al regolamento 2017/1001.

Inammissibilità del motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha osservato che la legittimità della decisione della commissione di ricorso va valutata solo sulla base degli accertamenti e delle valutazioni contenuti in tale decisione. Poiché la commissione di ricorso non aveva esaminato la domanda di nullità alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non era possibile censurare la decisione su quel fondamento.

Portata dell’articolo 8, paragrafo 5, e condizioni di applicazione

Il Tribunale ha ribadito che l’articolo 8, paragrafo 5, tutela il marchio anteriore dotato di reputazione contro l’uso, senza giusto motivo, di un segno identico o simile che consenta di trarre vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore, oppure di arrecargli pregiudizio.

Le condizioni cumulative sono tre:

  • identità o somiglianza tra i segni;
  • reputazione del marchio anteriore;
  • rischio che l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga vantaggio indebito o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per soddisfare il requisito della somiglianza, non occorre il rischio di confusione: è sufficiente che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni.

Somiglianza tra i segni

Quanto alla somiglianza, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria valutazione solo sul colore verde. Dalla decisione impugnata risultava invece che la valutazione complessiva era basata sulla struttura dei segni, sulla disposizione degli elementi verbali e sull’uso comune dei colori nero, verde e bianco.

Il Tribunale ha anche precisato che il diverso carattere dominante degli altri elementi non esclude, di per sé, una somiglianza globale, poiché l’elemento comune "energy" non era trascurabile. Pur essendo debole dal punto di vista distintivo per i prodotti in questione, esso restava percepibile per dimensioni e colore. Ne è derivato che i segni erano almeno in una certa misura simili sul piano visivo, fonetico e concettuale.

Reputazione del marchio anteriore

La ricorrente contestava l’esistenza di una prova sufficiente della notorietà del marchio anteriore nell’Unione, in particolare nel settore delle energy drinks. Il Tribunale ha però osservato che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio accertamento su elementi oggettivi: fatture, screenshot, articoli, report mediatici e prove delle attività promozionali a livello globale.

Dagli atti risultava che le bevande recanti il marchio anteriore erano vendute in tutti gli Stati membri e che il marchio godeva di un grado molto elevato di riconoscimento presso il pubblico rilevante. Il Tribunale ha quindi confermato l’accertamento della reputazione molto forte del marchio anteriore per energy drinks.

Richiesta di prova dell’uso

La ricorrente sosteneva anche che la commissione di ricorso avesse erroneamente respinto la richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore perché non formulata con atto separato. Il Tribunale ha respinto la censura, ricordando che la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore deve essere sollevata in modo specifico nel procedimento amministrativo; poiché ciò non era avvenuto, la questione non faceva parte dell’oggetto della controversia davanti alla commissione di ricorso.

Esito del giudizio e spese

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva sviluppato argomenti specifici idonei a contestare la valutazione della commissione di ricorso circa il vantaggio indebito tratto dalla reputazione del marchio anteriore. In mancanza di errori dimostrati sulla somiglianza dei segni, sulla reputazione del marchio anteriore e sul rischio di agganciamento, il secondo motivo è stato respinto.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, in ragione della formulazione della domanda di condanna alle spese da parte di EUIPO solo per l’ipotesi di udienza orale.

Principi ribaditi dalla pronuncia

La decisione conferma che, nelle controversie ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il giudizio si concentra sul collegamento mentale tra i segni, sulla reputazione del marchio anteriore e sul rischio di sfruttamento della sua forza attrattiva. La pronuncia ribadisce inoltre un principio processuale importante: il Tribunale non può esaminare un motivo fondato su una base giuridica che non sia stata effettivamente oggetto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

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