Tribunale, Sentenza T-1167/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 23 October 2024. — Daimler Truck AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark TRUCKS YOU CAN TRUST – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1167/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Daimler Truck AG contro il diniego parziale di protezione del segno verbale TRUCKS YOU CAN TRUST. Conferma che, per il pubblico anglofono, il segno è un semplice slogan promozionale e non un indicatore di origine commerciale. Viene anche ribadito che, nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale non può impartire ordini all’EUIPO di registrare il marchio. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie.
Marchio dell’Unione europea internazionale TRUCKS YOU CAN TRUST: esclusione per mancanza di carattere distintivo per il pubblico anglofono ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno verbale TRUCKS YOU CAN TRUST, per i prodotti e servizi relativi a veicoli industriali, modellini e riparazione/manutenzione di autoveicoli, fosse privo di carattere distintivo per il pubblico di lingua inglese dell’Unione e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, tenuto conto anche dell’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che un segno composto da parole di uso comune può essere registrabile anche se percepito come slogan pubblicitario, ma non quando il messaggio è immediatamente e univocamente promozionale, privo di originalità o di un minimo di sforzo interpretativo. Nel caso di specie, TRUCKS YOU CAN TRUST è stato correttamente percepito dal pubblico anglofono come semplice formula promozionale che comunica che i prodotti e servizi riguardano camion affidabili e degni di fiducia, senza indicare l’origine التجارية; pertanto il segno è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha inoltre dichiarato di non avere competenza a ordinare all’EUIPO di concedere la protezione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
TRUCKS YOU CAN TRUST: mancanza di carattere distintivo del marchio verbale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Daimler Truck AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto parziale di protezione della designazione dell’Unione europea per la registrazione internazionale del segno verbale TRUCKS YOU CAN TRUST. La controversia attiene al motivo assoluto di rifiuto fondato sulla mancanza di carattere distintivo per taluni prodotti e servizi legati ai veicoli industriali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno è stato designato nell’Unione il 3 agosto 2022 nell’ambito di una registrazione internazionale. La domanda riguardava prodotti e servizi in più classi di Nizza, ma il rigetto in questa causa concerneva in particolare:
- classe 12: veicoli a motore, parti e accessori;
- classe 28: giochi, giocattoli e modellini di veicoli;
- classe 37: riparazione e manutenzione di veicoli a motore.
L’esaminatore aveva respinto parzialmente la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso aveva confermato tale valutazione, qualificando il segno come semplice slogan promozionale per il pubblico anglofono dell’Unione, sia generale sia professionale.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente sosteneva che il segno non fosse descrittivo, ma che richiedesse un’elaborazione interpretativa, anche per via della presunta "doppia traslazione" semantica tra "trucks" e "trust". Inoltre, evidenziava la concisione del segno e le sue assonanze fonetiche e grafiche, che lo renderebbero memorabile e quindi distintivo.
Incompetenza del Tribunale a impartire ordini all’EUIPO
Il Tribunale ha anzitutto respinto la parte della domanda con cui il ricorrente chiedeva di ordinare all’EUIPO di concedere la protezione. Richiamando la giurisprudenza costante sull’articolo 263 TFUE, ha ricordato che nell’ambito del controllo di legittimità non può indirizzare ordini alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, nonché il paragrafo 2, che consente di opporre il motivo di rifiuto anche se sussistente solo in una parte dell’Unione.
Ha ribadito i principi consolidati secondo cui un segno ha carattere distintivo se consente di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione deve avvenire in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. Per gli slogan pubblicitari, non si applicano criteri più severi rispetto agli altri segni: è sufficiente un minimo grado di distintività, mentre un marchio è escluso solo se viene percepito esclusivamente come formula promozionale. Se, invece, il pubblico può coglierlo immediatamente anche come indicazione di origine commerciale, il carattere distintivo sussiste.
Valutazione del Tribunale sul segno TRUCKS YOU CAN TRUST
Il Tribunale ha condiviso l’analisi della commissione di ricorso sul pubblico rilevante: pubblico generale e professionale anglofono dell’Unione. Ha inoltre ritenuto corretto il significato letterale attribuito alle parole del segno:
- “trucks” come veicoli per il trasporto merci;
- “you” come interlocutore;
- “can” come possibilità/capacità;
- “trust” come fiducia o affidamento.
Quanto all’argomento del ricorrente sulla presunta necessità di un doppio passaggio interpretativo, il Tribunale ha osservato che il verbo “trust” può riferirsi sia ai beni sia ai servizi, e che l’espressione nel suo insieme non presenta elementi sorprendenti, ambigui o inattesi. Le somiglianze grafiche e fonetiche tra “trucks” e “trust” non bastano a conferirle originalità o risonanza tale da imporre un’elaborazione cognitiva apprezzabile.
Ragioni del rigetto della registrabilità
Poiché i prodotti e servizi in questione riguardano camion, li raffigurano o ne consentono la riparazione e manutenzione, il segno viene immediatamente inteso come messaggio promozionale del tipo: tali prodotti e servizi concernono camion particolarmente affidabili e degni di fiducia, o li rendono tali. In tale prospettiva, il pubblico non lo percepisce come indicatore dell’origine imprenditoriale, ma come semplice slogan pubblicitario volto a persuadere o incoraggiare l’acquisto.
Il Tribunale ha quindi concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, e ha respinto il motivo unico come infondato.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Sul piano delle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nel caso di celebrazione dell’udienza orale, che non si è tenuta.
Principio affermato
Un segno verbale costituito da una formula pubblicitaria in lingua inglese è privo di carattere distintivo quando il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente e senza sforzo interpretativo come mera esortazione promozionale, senza alcuna funzione di origine commerciale; in tal caso opera il motivo di rifiuto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-634/22
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-281/22
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-689/22
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-430/22
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-431/22
- Sentenza · 23 ott 2024Tribunale, Sentenza T-432/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →