Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1230/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che aveva escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria edilizia e, in subordine, aveva negato la sanatoria o annullato il titolo asseritamente formatosi per silentium

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un immobile assentito con permesso di costruire del 2016, aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2025. L’immobile era stato interessato da difformità edilizie, tra cui diversa distribuzione interna del piano seminterrato, modifiche di destinazione d’uso, tettoie, piscina interrata e opere esterne; tali opere erano state oggetto di accertamento comunale e di ingiunzione demolitoria. L’istanza di sanatoria richiamava sia l’art. 36 sia l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e comprendeva un progetto di ripristino mediante demolizione parziale delle opere ritenute non sanabili. Il Comune, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva ritenuto non formatisi i presupposti del silenzio-assenso, evidenziando la non sanabilità delle opere, la mancata prova della loro epoca di realizzazione e l’incompatibilità urbanistica. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. In rito, ha chiesto lo stralcio della memoria e della documentazione comunale depositate tardivamente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria e della documentazione depositate dal Comune il 19 giugno 2026, perché prodotte oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e senza autorizzazione al deposito tardivo ai sensi dell’art. 54 c.p.a. Ha quindi deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il contraddittorio integro e la controversia matura, senza necessità di ulteriori istruttorie. Nel merito, ha respinto il ricorso. L’istanza, pur richiamando anche l’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, è stata qualificata come domanda di accertamento di conformità ordinario ex art. 36, poiché le opere non erano state realizzate in parziale difformità dal titolo, ma dopo la conclusione dei lavori assentiti e quindi in assenza di valido titolo edilizio. Tale ricostruzione è stata ritenuta confermata dalla comunicazione di fine lavori, dal sopralluogo comunale e dall’ingiunzione demolitoria. Per l’accertamento ordinario ex art. 36 non opera il silenzio-assenso, ma il silenzio-rigetto; inoltre, l’art. 36-bis riguarda esclusivamente gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio. Non essendo applicabile il modello del silenzio-assenso, non potevano configurarsi né un titolo tacito né l’obbligo di ricorrere all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, né una lesione dell’affidamento. Il provvedimento comunale è stato quindi ritenuto legittimo quale diniego espresso dell’istanza di sanatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione senza ulteriori incombenti istruttori.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi..

    Il deposito della memoria e della documentazione comunale è stato ritenuto tardivo e, in assenza di autorizzazione, gli atti sono stati stralciati.

  • art. 54 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il deposito tardivo richiede un’apposita istanza di autorizzazione; tale istanza non era stata presentata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’accertamento di conformità ordinario è soggetto al silenzio-rigetto e non determina la formazione di un titolo tacito per silenzio-assenso.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è riferita agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio; non è applicabile alle opere eseguite successivamente alla conclusione dei lavori e in assenza di titolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Comune ha adottato il provvedimento dopo avere trasmesso il preavviso di diniego.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non è applicabile in assenza di un precedente titolo tacito formatosi validamente.

Massime di principio

  • Un’istanza di sanatoria deve essere qualificata in base alla concreta tipologia delle opere e al rapporto con il titolo edilizio, nonostante il nomen iuris utilizzato dal richiedente: le opere realizzate dopo la conclusione dei lavori assentiti e in assenza di titolo non rientrano nella sanatoria per interventi in parziale difformità.
  • Per l’accertamento di conformità ordinario ex art. 36 d.P.R. 380/2001 opera il silenzio-rigetto, sicché il decorso del termine non determina la formazione di un titolo edilizio tacito per silenzio-assenso.
  • L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non può essere utilizzato per sanare opere estranee al suo presupposto applicativo, costituito dagli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio.
  • In assenza della valida formazione di un titolo tacito, il provvedimento espresso con cui l’amministrazione nega la sanatoria non costituisce annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole e non può essere contestato per violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 o del legittimo affidamento derivante da tale asserito titolo.
  • La memoria e la documentazione depositate oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. devono essere stralciate se la parte non ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione al deposito tardivo prevista dall’art. 54 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.