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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22764/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di condono. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego di condono fiscale ex art. 9 L. 289/2002 relativo all'anno d'imposta 2002. L'istanza di definizione agevolata era stata presentata dopo accertamenti che avevano contestato il suo coinvolgimento in una frode fiscale collegata al c.d. gruppo Mythos e avevano fatto emergere redditi non dichiarati derivanti da movimentazioni finanziarie in entrata. L'Ufficio aveva negato il condono ritenendo l'istanza presentata in frode alla legge e, soprattutto, aveva richiamato la comunicazione di notizia di reato inviata ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 per sostenere sia il diniego sia il raddoppio dei termini di accertamento. In appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, affermando che bastasse la notitia criminis per escludere la validità del condono e che gravasse sul contribuente provare l'irrilevanza penale dei fatti. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini richieda la concreta sussistenza dei fatti di reato e non il solo inoltro della denuncia; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe fondato il diniego su ragioni diverse da quelle indicate dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 9 L. 289/2002 e dell'art. 1344 c.c., perché il condono sarebbe precluso solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non per la sola presentazione della notizia di reato; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere di provare i presupposti del raddoppio dei termini incomberebbe sull'Ufficio e non sul contribuente.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1943, n. 600

    Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile, è sufficiente l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il giudice tributario accerti incidentalmente la sussistenza del reato.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia di IVA il raddoppio dei termini segue la stessa logica: rileva l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari, secondo il principio del doppio binario.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva come norma che individua l'obbligo di presentazione della notizia di reato, presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata è preclusa in presenza di esercizio dell'azione penale nei casi previsti dalla legge; la mera notitia criminis non è causa ostativa autonoma.

  • art. 15 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Per alcuni avvisi ancora definibili la preclusione opera in presenza di esercizio dell'azione penale per reati tributari, se il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza entro il perfezionamento della definizione.

  • art. 1344 c.c.

    La presentazione del condono non è di per sé in frode alla legge, poiché lo scopo dell'istituto è proprio quello di consentire al contribuente di sanare le inadempienze usufruendo dell'agevolazione, salvo i casi ostativi espressamente previsti.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è stato prospettato per contestare l'onere della prova sul raddoppio dei termini, ma resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente quale parametro del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o pronuncia su ragioni diverse da quelle poste dall'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti dedotti.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole del processo tributario.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come base della notizia di reato inviata dall'Ufficio.

  • artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamati nella ricostruzione della vicenda perché la CTP aveva ritenuto insussistenti tali ipotesi di reato.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis, presuppone l'obbligo di denuncia per reati tributari, non la prova piena del reato né l'effettiva presentazione della denuncia; il giudice tributario deve solo verificare la sussistenza di seri indizi tali da far sorgere l'obbligo di notizia di reato.
  • La mera notizia di reato non costituisce, da sola, causa ostativa al condono o alla definizione agevolata: l'ostacolo deriva dall'effettivo esercizio dell'azione penale nei casi previsti dalla legge.
  • Il diniego di condono non può essere fondato su una generica asserzione di uso strumentale dell'istituto per ottenere vantaggi fiscali, quando la finalità perseguita coincide con quella propria del condono, cioè la definizione agevolata delle pendenze nei limiti consentiti dalla legge.
  • Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice valorizza, ai fini della decisione, il nesso sostanziale tra la richiesta di condono e gli effetti preclusivi sull'accertamento già impugnato, se tale profilo è interno alla vicenda dedotta e al provvedimento amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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