Sentenza n. 3697/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi del 10 dicembre 2025, trasmesso in data 12 dicembre 2025 con la comunicazione ID 211.561.067, recante l’esclusione della ricorrente dal prosieguo delle operazioni concorsuali nell’ambito della procedura per la “fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia di uso routinario occorrenti alla ASST SETTE LAGHI per un periodo di anni tre (3) con opzione di rinnovo per un periodo di anni uno (1)”, con specifico riferimento ai Lotti nn. 4 (CIG B8EFAC948E), 8 (CIG B8EFACD7DA), 14 (CIG B8EFAD3CCC), 20 (CIG B8EFAD91C3), 22 (CIG B8EFADB369), 23 (CIG B8EFADC43C), 24 (CIG B8EFADD50F), 25 (CIG B8EFADE5E2) e 26 (CIG B8EFADF6B5); - della nota prot. n. 100462 del 24 dicembre 2025, con la quale la Stazione appaltante ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente avverso il gravato provvedimento di esclusione; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi incluso il verbale del Seggio di gara del 10 dicembre 2025, nella parte in cui è stato dato atto dell’apertura della busta amministrativa presentata da Eurosets S.r.l., nonché i provvedimenti di aggiudicazione dei Lotti nn. 4, 8, 14, 20, 22, 23, 24, 25 e 26, se e in quanto nelle more eventualmente intervenuti; - e per la condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’espressa dichiarazione depositata dalla ricorrente il 16 giugno 2026. Il Collegio non ha esaminato i motivi di illegittimità relativi all’esclusione, né la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della controversia e del suo complessivo andamento.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia, nonché rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a nove lotti di una procedura di gara telematica, ma aveva erroneamente inserito nella busta amministrativa documentazione relativa a una diversa gara indetta da un’azienda sanitaria veneta. Il Seggio di gara aveva quindi disposto l’esclusione, comunicata dal R.U.P., e la stazione appaltante aveva successivamente respinto l’istanza di annullamento in autotutela. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità degli atti per violazione di diverse disposizioni di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. In corso di giudizio, tuttavia, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla pronuncia in forma semplificata o con motivazione sintetica; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando le peculiarità della controversia e il suo complessivo andamento lo giustifichino.
Come è indicizzato
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