Sentenza n. 253/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto direttoriale del 22.12.2023, con il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi da assegnare alle emittenti televisive a carattere commerciale in ambito locale per l'annualità 2023, di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, unitamente ai relativi allegati A e B, costituiti dalla predetta graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari; b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, la relazione istruttoria, recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti, oltre al decreto direttoriale del 6.10.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 per le emittenti televisive a carattere commerciale in ambito locale, di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, unitamente ai relativi allegati A e B, costituiti dalla predetta graduatoria provvisoria e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, oltre alla risposta del 20.12.2023 data dall'Istruttore al reclamo del 6.11.2023; c) nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) limitatamente alla parte in cui sono stati erroneamente calcolati la posizione in graduatoria, i punteggi e gli importi spettanti a Media One, del decreto direttoriale del 18.03.2024 (pubblicato in pari data sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con il quale è stato annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22.12.2023 prot. 246641 e, contestualmente, sono stati approvati la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, come riportati negli allegati A e B; b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresa, ove occorrer possa, la relazione nota prot. n. 57030 del 18.03.2024; c) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive e provvisorie e relativi atti di calcolo dei contributi destinati alle emittenti televisive locali per l’annualità 2023, nonché il successivo decreto di annullamento in autotutela e sostituzione della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio attribuito per il requisito del numero medio dei dipendenti, inclusi i giornalisti, impiegati nel biennio 2021-2022 ai fini dell’assegnazione dei contributi previsti dal d.P.R. n. 146/2017. Ha dedotto violazione dell’art. 6 e del paragrafo 2 della Tabella 1 del d.P.R. n. 146/2017, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e violazione dell’art. 97 Cost. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avesse illegittimamente assimilato i permessi o le assenze non retribuite all’aspettativa facoltativa, detraendo le relative ore dal calcolo delle ore effettivamente lavorate, e che non avesse considerato come mese intero i periodi di servizio superiori a quindici giorni di calendario. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo decreto direttoriale del 18 marzo 2024, deducendo anche la violazione dell’art. 12 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, per non avere il Ministero indicato i criteri applicati e le ragioni della conferma del punteggio già attribuito, nonostante l’annullamento e la sostituzione della precedente graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittima la scelta dell’Amministrazione di assimilare i permessi o le assenze non retribuite all’aspettativa facoltativa e di detrarne le ore dal calcolo. Le ipotesi in cui il regolamento impone di considerare le ore effettivamente lavorate e di detrarre quelle non lavorate sono tassative e non possono essere estese analogicamente a ogni mancata presenza sul luogo di lavoro. Le fattispecie espressamente previste dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 riguardano riduzioni dell’orario riconducibili a specifici schemi contrattuali, mentre l’aspettativa comporta la sospensione temporanea del rapporto; i permessi o le assenze non retribuite sono fenomeni eterogenei e non condividono la medesima ratio. Il TAR ha inoltre accertato la violazione del paragrafo 2 della Tabella 1 del d.P.R. n. 146/2017, secondo cui si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario: il Ministero avrebbe dovuto valorizzare i periodi di servizio indicati dalla ricorrente, risultando inferiore a quindici giorni soltanto il servizio prestato da un dipendente nel mese di agosto 2021. È stato altresì rilevato che il Ministero aveva respinto il reclamo senza spiegare le ragioni del diniego e non aveva contestato in giudizio la fondatezza delle censure. Sono state assorbite le ulteriori doglianze relative ai motivi aggiunti. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare l’istanza applicando i principi indicati, con condanna alle spese di lite per euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, art. 4
La regola generale considera il numero dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti; le ipotesi di detrazione delle ore non lavorate previste dal comma 2 sono eccezionali e di stretta interpretazione.
d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, art. 5, comma 2
Il decreto ministeriale attuativo deve contenere disposizioni di esecuzione; il TAR dubita che possa integrare il regolamento introducendo ulteriori ipotesi di riduzione del punteggio non previste dal regolamento.
d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, art. 6
Disciplina i criteri di valutazione rilevanti per l’assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali.
d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, Tabella 1, paragrafo 2
il numero medio di dipendenti (...) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario
Nel calcolo del numero medio dei dipendenti deve essere considerato come mese intero ogni periodo di servizio superiore a quindici giorni di calendario.
d.m. 20 ottobre 2017, art. 3
Il riferimento all’aspettativa facoltativa non retribuita non consente di estendere analogicamente ai permessi o alle assenze non retribuite le ipotesi regolamentari di detrazione delle ore lavorate.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Il rigetto del reclamo e il nuovo provvedimento dovevano esplicitare le ragioni del mancato accoglimento delle contestazioni e della conferma del punteggio.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12
I criteri e le modalità per l’attribuzione di vantaggi economici devono essere rispettati nell’istruttoria e nella formazione della graduatoria.
Costituzione, art. 97
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del buon andamento dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- In una procedura di assegnazione di contributi, le ipotesi regolamentari che impongono di detrarre dal computo le ore non lavorate, incidendo negativamente sull’accesso o sulla misura del beneficio, sono eccezionali e di stretta interpretazione; non possono essere applicate analogicamente a ogni forma di assenza dal luogo di lavoro.
- I permessi o le assenze non retribuite non possono essere assimilati, ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti, alle riduzioni dell’orario di lavoro o all’aspettativa facoltativa quando tali fattispecie hanno natura e ratio differenti e il regolamento non prevede espressamente l’assimilazione.
- Quando la disciplina del beneficio stabilisce che la frazione di servizio superiore a quindici giorni di calendario vale come mese intero, l’Amministrazione deve applicare tale criterio nel calcolo della media dei dipendenti, valorizzando i periodi di impiego effettivamente superiori alla soglia prevista.
- Il provvedimento di rigetto di un reclamo proposto contro il punteggio di una graduatoria deve confrontarsi specificamente con le contestazioni dell’interessato e indicare le ragioni del loro mancato accoglimento; il mero richiamo ai dati forniti dal concorrente non soddisfa l’obbligo di motivazione quando la correttezza del calcolo è stata puntualmente contestata.
- Un decreto che annulla e sostituisce una graduatoria, confermando il punteggio attribuito a un concorrente, deve rendere comprensibili i criteri applicati e le ragioni per cui le contestazioni relative al calcolo non hanno comportato una variazione del punteggio; in mancanza, il riesame deve essere rinnovato nel rispetto dei principi affermati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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