Cassazione Penale, Ordinanza n. 17108/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto, in espiazione di una pena complessiva di cinque anni e tre mesi di reclusione con residuo pari ad anni tre, mesi undici e giorni dodici, chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Le pene derivavano da due episodi di detenzione a fini di spaccio risalenti al 2011. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato entrambe le istanze ritenendo, da un lato, non ancora emerso un processo di revisione critica della condotta e dunque non formulabile una prognosi favorevole di risocializzazione, valorizzando la relazione UEPE e i precedenti penali per furto e violazioni in materia di stupefacenti; dall'altro, ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare per superamento dei limiti di pena. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la lacunosità della valutazione per omessa considerazione dell'attività lavorativa svolta e della condotta irreprensibile sempre tenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure fossero meri rilievi di fatto, non consentiti in sede di legittimità, e comunque non specificamente diretti contro l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Ha giudicato la motivazione del Tribunale di sorveglianza completa, lineare e non illogica: corretta valorizzazione della relazione UEPE, del mancato avvio di un percorso critico-risocializzante e dei precedenti penali; inoltre, ha preso atto della inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare per superamento dei limiti edittali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Viene richiamato come parametro per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Viene richiamato come parametro per dedurre vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina penitenziaria rilevante per l'accesso ai benefici, senza che la Corte sviluppi un autonomo principio sul punto.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dalla difesa quale base normativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
art. 616 c.p.p.
Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in mere doglianze di merito o in una diversa lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice di sorveglianza.
- Il controllo di legittimità sulla decisione in materia di misure alternative è limitato alla coerenza logica e completezza della motivazione, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione prognostica a quella del giudice di merito quando questa sia congruamente argomentata.
- Ai fini dell'affidamento in prova, il giudice può legittimamente valorizzare l'assenza di un effettivo processo di revisione critica della condotta e i precedenti penali, ritenendo non ancora formulabile una prognosi favorevole di risocializzazione.
- La domanda di detenzione domiciliare è inammissibile quando risultino superati i limiti di pena previsti dalla disciplina applicabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.
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