Cassazione Civile, Ordinanza n. 19084/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007 con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi imponibili ai fini IRES e IVA in capo a due società collegate. Una delle società, proprietaria di un immobile alberghiero locato da anni a terzi, era stata qualificata come società non operativa ai sensi della disciplina delle cd. società di comodo, poiché i canoni dichiarati erano inferiori al reddito minimo presunto. Prima degli accertamenti era stata anche respinta l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva, proposta sul presupposto dell’impossibilità di aumentare il canone di locazione per la collocazione sfavorevole dell’albergo. I giudici tributari di merito avevano rigettato i ricorsi ritenendo non dimostrata la giustificazione addotta e infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 l. n. 724/1994. In cassazione le società hanno proposto quattro motivi di ricorso, ma nel corso del giudizio hanno anche presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Per una società risultava effettuato il pagamento dovuto; per l’altra l’Agenzia aveva depositato un provvedimento di diniego, notificato però oltre il termine del 31 luglio 2020 previsto dalla norma. La Corte ha quindi valorizzato la tardività del diniego e la conseguente formazione della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per entrambe le società in ragione della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Per una società l’estinzione discende dal regolare perfezionamento della definizione mediante pagamento; per l’altra, dalla mancata tempestiva notifica del diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, che la Corte ha ritenuto equivalente a mancata opposizione efficace e quindi idonea a far ritenere tacitamente accolta l’istanza. È stata inoltre disposta la compensazione/assenza di statuizione sulle spese, con permanenza a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato come base della disciplina delle società non operative e del reddito minimo presunto, la cui finalità antielusiva e anti-evasiva è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali evocati
art. 37-bis, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale fondamento dell’istanza di disapplicazione degli indici presuntivi di reddito
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020; la mancata notifica tempestiva comporta il perfezionamento della definizione e quindi l’estinzione del giudizio
art. 97 Cost.
evocato per affermare che il principio di buon andamento comprende un dovere di esercizio tempestivo del potere amministrativo
artt. 6 e 7 CEDU
richiamati in chiave di doverosità e ragionevolezza temporale dell’azione amministrativa
artt. 41, 42, 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati come parametri che impongono trasparenza, responsabilità, sindacabilità e rispetto del tempo ragionevole del procedimento amministrativo
artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per regolare le spese, poste a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato in relazione al regime delle spese nel contesto della definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il diniego dell’Amministrazione deve essere notificato entro il termine perentorio stabilito dalla norma; la notificazione tardiva è inefficace ai fini ostativi e consente di ritenere perfezionata la definizione.
- Il mancato tempestivo esercizio del potere amministrativo, quando la legge lo sottopone a un termine perentorio, può determinare l’estinzione del giudizio in presenza dei presupposti della definizione agevolata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La disciplina delle società non operative è espressione di una finalità antielusiva e anti-evasiva e, in linea di principio, può legittimare la determinazione di ricavi figurativi e il recupero a tassazione, salvo prova di specifiche circostanze oggettive idonee a giustificare la non operatività.
- Laddove il contribuente invochi la disapplicazione di parametri presuntivi, grava su di lui l’allegazione e dimostrazione di circostanze oggettive concrete che rendano inapplicabile la presunzione.
- In tema di definizione agevolata, la tardiva notificazione del diniego da parte dell’ente impositore può essere letta come mancato tempestivo esercizio del potere, con consolidamento della posizione del contribuente che abbia presentato istanza nei termini.
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