Cassazione Penale, Sentenza n. 418/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva fra alcune sentenze (in particolare le sentenze nn.2 e 3) ma ha negato la continuazione fra le sentenze nn.1 e 4 e le altre; censura della determinazione del trattamento sanzionatorio per le sentenze nn.2 e 3: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, essendo la sentenza n.3 relativa a due reati uniti in continuazione 'interna', il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare come pena base quella più grave fra le due già unite in quella sentenza e quindi applicare gli aumenti per i reati satellite; lamentava inoltre insufficiente motivazione sugli aumenti e sosteneva che tutti i reati fossero espressione di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di negare la continuazione tra le sentenze nn.1 e 4 e le altre, perché mancavano elementi per ritenere un unico disegno criminoso (intervallo temporale significativo, mancanza di elementi che collegassero le ricettazioni alle società poi fallite). Quanto al calcolo della pena, la Corte ha confermato l'operato del Tribunale: il reato ritenuto più grave è stato quello oggetto della sentenza n.3 (con pena complessiva maggiore), da cui si è partiti per applicare gli aumenti previsti per la continuazione interna e poi l'aumento per il reato satellite (sentenza n.2), arrivando alla pena finale (anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.700 di multa). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (richiesta del P.M. di rigetto accolta).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; disciplina la possibilità di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati per determinare il trattamento sanzionatorio complessivo.
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Richiama il concetto di 'programma criminoso' e la possibilità di considerare come un'unica attività delinquenziale condotte coordinate o riconducibili a un disegno comune; la Corte ha richiamato la necessità di elementi che dimostrino tale programma sin dall'evento iniziale.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamata in relazione a contestazioni di violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
articoli di riferimento ai reati (es. artt. 217, 224 R.D. 267/42; artt. 110, 474, 648 cod. pen.)
Indicano le fattispecie di reato per le quali sono state pronunciate le singole condanne; la Corte ha valutato la natura e l'omogeneità delle violazioni alla luce di queste norme per decidere sulla continuazione e sul calcolo della pena.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, oltre alla prossimità temporale, elementi che dimostrino un unico disegno criminoso sin dall'evento iniziale; un mero nesso di similitudine o la semplice vicinanza temporale possono non essere sufficienti.
- Nel valutare la continuazione il giudice deve motivare specificamente le ragioni per ritenere o escludere l'unicità del disegno criminoso; la mancanza di adeguati elementi probatori giustifica il diniego della continuazione.
- Quando si ridetermina la pena in sede esecutiva per reati giudicati separatamente, se nelle singole sentenze erano già presenti 'continuazioni interne' occorre prima scorporare i reati uniti, individuare il reato più grave e poi applicare gli aumenti per i reati satellite; l'operazione deve rispettare i limiti degli aumenti fissati nelle sentenze di cognizione.
- Il giudizio di legittimità sul punto è limitato: la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione, ma non sostituisce la propria valutazione probatoria con una diversa lettura dei fatti, salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Le decisioni di merito che motivano l'esclusione della continuazione per mancanza di collegamenti probatori fra le condotte sono difficilmente censurabili in cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria.
- La condanna alle spese in cassazione segue il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi i ricorrenti devono valutare il rischio economico quando propongono impugnazioni con argomentazioni prevalentemente alternative.
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