Cassazione Penale, Sentenza n. 5802/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto, da parte del Tribunale di Castrovillari, della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il ricorrente contestava che la nuova istanza riguardasse un diverso domicilio e un contesto differente, quindi non era mera riproposizione di argomenti già decisi
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata considerata corretta nel dichiarare l'appello meramente ripropositivo e inammissibile, in mancanza di elementi fattuali ulteriori rispetto al precedente incidente cautelare. È stata confermata l'adeguatezza della custodia in carcere alla luce del delitto aggravato ex art. 416-bis e dell'inaffidabilità dell'imputato rispetto al rispetto delle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis codice penale
art. 416-bis (aggravante per delitti commessi con modalità mafiose)
La Corte richiama la presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere per reati commessi con modalità mafiose; tale aggravante giustifica un maggior rigore nella valutazione della possibilità di misure cautelari meno afflittive in assenza di elementi specifici che ne assicurino l'efficacia
art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1 ter e comma 1 bis disp. att. c.p.p.
Ordina la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà, per gli adempimenti relativi alla permanenza dello stato detentivo e alle comunicazioni
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala)
Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023 (Scala), Rv. 286199
Richiamata per chiarire la portata del 'giudicato cautelare': la preclusione derivante da pronunce incidentali è più limitata rispetto alla cosa giudicata materiale, coprendo solo le questioni dedotte e decise nel procedimento incidentale; pertanto nuove impugnazioni sono ammissibili solo se introducono elementi non previamente esplorati
Massime di principio
- Se esiste già un precedente provvedimento incidentale definitivo che ha rigettato la sostituzione della misura cautelare, un nuovo gravame è normalmente inammissibile se non contiene elementi fattuali nuovi e rilevanti rispetto a quelli già esaminati
- La semplice indicazione di un domicilio diverso per gli arresti domiciliari, senza elementi concreti che dimostrino l'effettiva capacità di neutralizzare le esigenze cautelari (es. garanzie su divieti di comunicazione), difficilmente è sufficiente a superare l'inammissibilità per riproposizione
- Per reati aggravati ex art. 416-bis la custodia in carcere è presunta adeguata; il ricorrente deve allegare specifici elementi di fatto che dimostrino l'efficacia di misure meno afflittive
- La valutazione di 'inaffidabilità' dell'imputato rispetto al rispetto delle prescrizioni (es. divieti di comunicazione) può giustificare il mantenimento della custodia cautelare anche in presenza di proposte alternative
- In presenza di rigetto in Cassazione o nei procedimenti di riesame/appello, le nuove impugnazioni devono focalizzarsi su fatti o prove nuovi e non su argomentazioni già decise; altrimenti sono dichiarate inammissibili e comportano condanna alle spese
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