Sentenza n. 491/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1027/2024 resa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice del Lavoro, nel procedimento civile R.G. n. 2528/2023 avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto al compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli il compenso individuale accessorio previsto dalla contrattazione collettiva per i giorni di effettivo servizio prestati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.143,87 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Dagli atti risultava eseguita soltanto la parte relativa alle spese del precedente giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, mentre non era stato corrisposto il credito retributivo riconosciuto al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione integrale alla sentenza, corrispondendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza la somma riconosciuta al ricorrente, pari a € 1.143,87 lordi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo, in ragione del ritardo già maturato. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza deve essere accompagnato dalla prova del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso deciso, la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è subordinata all'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 25 C.C.N.L. 31 agosto 1999
La disposizione contrattuale è stata richiamata quale fonte del diritto al compenso individuale accessorio riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 82 C.C.N.L. 2006-2009
La disposizione contrattuale è stata richiamata, insieme all'art. 25 del C.C.N.L. del 1999, quale fonte del diritto al compenso individuale accessorio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'accertata mancata esecuzione, anche solo parziale, di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'attribuzione del potere di delega a un funzionario dell'ufficio individuato, purché restino determinati l'oggetto dell'attività sostitutiva e il termine per provvedere.
- In presenza di un ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria risultante da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
- L'esecuzione parziale del giudicato, limitata alle spese del precedente giudizio, non esclude l'accoglimento dell'azione di ottemperanza per la parte principale del credito riconosciuto dal titolo.
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