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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6865/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente, proprietaria di quattro immobili situati nella microzona oggetto di revisione catastale, aveva impugnato l'avviso con cui l'Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva modificato il classamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva respinto il ricorso il 18 marzo 2016; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 18 luglio 2017, aveva rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'atto, ritenendo sufficienti la revisione dei parametri della microzona e il raffronto con immobili similari della stessa zona censuaria. Con sette motivi la contribuente ha dedotto: (1) omesso esame delle caratteristiche degli immobili e violazione delle regole di valutazione delle prove e dei fatti non contestati, inclusa la perizia tecnica di parte; (2) violazione delle norme sul classamento e dell'onere della prova, contestando che i presupposti del riclassamento fossero desumibili dall'avviso; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, poiché l'accertamento si fondava su valutazioni standardizzate senza riferimenti alle caratteristiche intrinseche degli immobili; (4) violazione delle norme sul classamento per omessa considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascun immobile, del fabbricato e della microzona; (5) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o inadeguata; (6) violazione del principio di capacità contributiva, per l'aumento dell'onere impositivo; (7) violazione del principio di uguaglianza, per la disparità rispetto a immobili vicini di analoghe dimensioni e caratteristiche.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il quinto motivo: la sentenza regionale esponeva in modo riconoscibile e sufficiente le ragioni della decisione, sicché non ricorreva una motivazione mancante o apparente. Ha accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo: nel riclassamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il riferimento allo scostamento dei valori della microzona e a immobili collocati nella stessa zona non basta, se non sono indicati gli elementi concreti, riferiti anche al singolo immobile e al fabbricato, che hanno inciso sul nuovo classamento. La CTR aveva invece reputato sufficiente una motivazione generalizzata, senza specificare i vantaggi concretamente riferibili agli immobili interessati. Il primo, il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese processuali di tutti i gradi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche e degli interventi normativi e giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    Nel riclassamento catastale diffuso disposto in base allo scostamento dei valori di una microzona, l'avviso deve indicare non soltanto i parametri generali e gli atti amministrativi presupposti, ma anche gli elementi concreti che hanno determinato il diverso classamento della singola unità, così da permettere al contribuente di conoscere preventivamente le ragioni specifiche dell'atto.

  • art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6, 26 settembre 20:18, n. 23129; Cass., Sez. 6, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass.,, Sez. 6″, 23 luglio 2019, n. 19810).

    La valutazione catastale deve considerare in concreto la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità. Il richiamo al solo scostamento dei valori non soddisfa l'obbligo motivazionale; le ragioni indicate nell'atto delimitano inoltre quelle che l'Amministrazione può far valere nel giudizio.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L'atto di classamento deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa, con un contenuto adeguato a rendere comprensibile la pretesa e a consentirne l'effettiva contestazione.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i fatti e le ragioni giuridiche che ne determinano il contenuto; nel classamento catastale tale obbligo richiede l'esplicitazione dei concreti elementi alla base della rettifica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invero, in materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (in termini: Cass., Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112).

    Il vizio di mancanza della motivazione sussiste quando non vi è alcuna argomentazione a sostegno della decisione oppure quando le argomentazioni sono così contraddittorie da non poter essere riconosciute come giustificazione del decisum.

  • art. 384 c.p.c.

    Da quanto esposto, rigettato il quinto motivo, accolti il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo e assorbiti il primo motivo, il sesto motivo ed il settimo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’accoglimento del ricorso originario della contribuente.

    Quando l'accoglimento del ricorso consente di decidere la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e pronunciarsi direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, la motivazione non è sufficiente se si limita a richiamare lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona e i relativi atti amministrativi: deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità.
  • La motivazione del riclassamento per microzona deve correlare i presupposti generali dell'operazione alle caratteristiche rilevanti del bene, includendo la qualità urbana e ambientale del contesto e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare; non è sufficiente presumere che tutti gli immobili della stessa zona abbiano la medesima classe.
  • L'obbligo di motivazione va assolto nell'atto e valutato ex ante. Le difese che il contribuente riesca a svolgere in giudizio non sanano una motivazione originariamente carente, né l'Amministrazione può integrare in giudizio le ragioni del riclassamento o addurre cause diverse da quelle enunciate nell'atto.
  • Una sentenza è affetta da mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se omette del tutto le argomentazioni a sostegno della decisione oppure se queste sono talmente contraddittorie da non consentire di individuarne la giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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