Ordinanza del 11/06/2018 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Danno grave ed irreparabile - Non sussiste - Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl danno grave e irreparabile non sussiste quando, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, la situazione può essere utilmente reintegrata. Nel bilanciamento degli interessi, prevale la necessità di tutelare la pretesa dell’Erario qualora i modesti redditi e la ridotta consistenza patrimoniale del contribuente comportino il rischio che il credito tributario venga vanificato.
Misure cautelari: insussistenza del danno grave e irreparabile e tutela dell’interesse erariale
Misure cautelari e tutela della pretesa erariale
Il documento riguarda la valutazione del danno grave e irreparabile nell’ambito delle misure cautelari, con particolare riferimento al bilanciamento tra l’interesse del contribuente e quello dell’Erario.
Nozione di danno grave e irreparabile
Il danno grave e irreparabile è individuato nella lesione che non potrebbe essere utilmente reintegrata qualora il ricorso per Cassazione venisse successivamente accolto. Pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata in concreto, considerando la possibilità di ripristinare la situazione del contribuente dopo l’eventuale esito favorevole del giudizio.
Bilanciamento degli interessi
La valutazione cautelare richiede il confronto tra gli interessi delle parti. Il danno non è ritenuto grave e irreparabile quando emerge un rischio concreto che la pretesa creditoria dell’Erario venga vanificata e tale rischio risulta prevalente rispetto all’interesse del contribuente alla sospensione o alla neutralizzazione degli effetti della pretesa.
Condizione economico-patrimoniale del contribuente
La necessità di tutelare l’interesse erariale è collegata alla modestia dei redditi e alla ridotta consistenza patrimoniale del contribuente. Tali elementi possono far ritenere concreto il pericolo che, nelle more del giudizio, il credito tributario non possa essere efficacemente soddisfatto.
In questa prospettiva, la limitata capacità reddituale e patrimoniale del contribuente costituisce un fattore rilevante nel bilanciamento cautelare, poiché aumenta il rischio di vanificazione della pretesa dell’Erario e impedisce di riconoscere la sussistenza di un danno non reintegrabile in caso di successivo accoglimento del ricorso per Cassazione.
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