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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10532/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque condanne pronunciate tra il 2007 e il 2012 (reati di vario tipo: art. 337 c.p.; artt. 624, 625 e 186 Cod. Str.; artt. 648, 624-bis c.p.; artt. 477, 482 c.p.), sostenendo che sussistesse un unico e preordinato disegno criminoso. Il Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo mancanti gli elementi unificanti (assenza di indice sintomatici della medesima ideazione, non sovrapponibilità delle modalità, ampia forbice temporale). In cassazione si è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione degli argomenti e degli indici esposti nella memoria difensiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato l'argomentazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultano concreti elementi indizianti di un medesimo disegno criminoso (mancanza di unità progettuale antecedente, disomogeneità delle condotte, decorso temporale dal 2007 al 2012). La Corte ha osservato che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi capaci di scalfire la motivazione del Tribunale e che l'accertamento degli indici è rimesso al giudice di merito purché la motivazione sia adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È uno dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato; la Corte non ha attribuito a questa fattispecie valore unificante sul piano della continuità senza ulteriori indici

  • artt. 624, 625 c.p.; art. 186 Cod. Str.

    Reati oggetto di una delle condanne: la mera presenza di condanne per reati simili non è sufficiente a dimostrare la continuazione se mancanti altri indici

  • art. 648 c.p.; art. 624-bis c.p.

    Anche per queste condanne la Corte ha valutato che non emergessero elementi tali da dimostrare una preordinazione unitaria delle condotte

  • artt. 477, 482 c.p.

    Reati contestati in altra pronuncia; la Corte ha sottolineato la non sovrapponibilità delle modalità e la distanza temporale come ostative al riconoscimento della continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale applicata alla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Principio giurisprudenziale sulla qualificazione del reato continuato (Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. U, n. 28659/2017 e altre pronunce richiamate)

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la continuazione richiede l'esistenza, antecedente al primo fatto, di un "unico e unitario" disegno criminoso specificamente ideato; tale unicità va provata tramite indici esteriori (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità/analogia del tipo di reato e del modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti). Abitualità o recidiva non sono di per sé sufficienti

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che, al momento del primo fatto, il reo avesse già programmato i successivi almeno nelle loro linee essenziali; non basta la mera ripetizione di condotte simili
  • Devono essere ricercati indici esteriori e concreti: unità del contesto, breve intervallo temporale tra gli episodi, omogeneità del bene giuridico tutelato, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti
  • La semplice abitualità a delinquere o la presenza di plurime condanne non integrano automaticamente l'elemento intellettivo della continuazione
  • Il giudizio circa la sussistenza degli indici è rimesso al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, carente o viziata; dunque è essenziale che il ricorrente produca elementi nuovi e concreti per contrastare la motivazione del giudice dell'esecuzione
  • Un arco temporale ampio e modalità operative non sovrapponibili pesano contro il riconoscimento della continuazione
  • In sede di istanza di esecuzione il richiedente deve documentare specificamente gli indici unificanti (non formule generiche) per ottenere il riconoscimento del vincolo continuativo

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