Cassazione Penale, Ordinanza n. 34628/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'unico motivo fosse aspecifico e non idoneo a censurare in modo puntuale la motivazione della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato. Il ricorso si limitava a dedurre, in modo generico, vizi di motivazione sulla sola determinazione della pena: si sosteneva che i giudici di merito non avessero applicato correttamente l'art. 133 c.p. e non avessero spiegato perché non fosse stata irrogata una pena ancora più mite di quella inflitta in primo grado. La Corte ha rilevato che il motivo non confrontava in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una critica apodittica e assertiva della quantificazione sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato solo per individuare il reato contestato come tentato furto.
art. 624 c.p.
Richiamato solo per individuare il reato di furto oggetto di contestazione.
art. 625 n. 4 c.p.
Richiamato solo per individuare la circostanza aggravante del furto contestato.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata considerazione dei criteri di commisurazione.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la quantificazione della pena deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una generica denuncia di carenza o illogicità della motivazione è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata applicazione di criteri di commisurazione della pena non può risolversi in una richiesta di mera riduzione sanzionatoria priva di indicazione degli errori concretamente commessi dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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