Sentenza n. 948/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile, divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e relativi atti di avvio dei procedimenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni o materiale esplodente e l’ingiunzione di cessione, nonché gli atti di avvio dei relativi procedimenti. Ha dedotto un unico articolato motivo di eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha sostenuto che il rinvenimento di oltre 8.000 cartucce presso la propria abitazione fosse riconducibile a un errore interpretativo dei limiti di denuncia e a munizioni ricevute nel tempo da conoscenti deceduti; che le armi fossero custodite correttamente; che egli avesse spontaneamente messo a disposizione delle autorità tutto il materiale detenuto; che non sussistessero indizi di abuso delle armi, considerata la propria condotta di vita, l’assenza di precedenti significativi e il comportamento tenuto durante un’aggressione subita mentre era a caccia. Ha inoltre contestato la rilevanza della precedente sanzione per guida in stato di ebbrezza, dichiarando il relativo reato estinto, e ha lamentato l’omessa valutazione complessiva della propria personalità e della propria storia personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il reato per il quale il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria, relativo alla detenzione illecita di cartucce e polvere esplosiva, costituisse un reato specifico e fosse autonomamente rilevante ai fini dei provvedimenti impugnati. Ha qualificato la revoca della licenza e il divieto di detenzione come misure precauzionali, non sanzionatorie, dirette a prevenire rischi per l’incolumità pubblica. La corretta custodia delle armi non escludeva la rilevanza della mancata denuncia di un quantitativo di munizioni otto volte superiore al limite di 1.000 cartucce previsto dall’art. 26 della l. n. 110/1975; le ragioni dell’accumulo e l’asserito errore interpretativo non erano idonei a neutralizzare la grave negligenza. Il Collegio ha ritenuto sussistente un giudizio non manifestamente illogico di non piena affidabilità, fondato sia sul deferimento per un reato-spia, sia sulla mancata denuncia protratta per anni, con conseguente rischio di circolazione incontrollata delle munizioni. Ha inoltre valorizzato la contestazione, avvenuta nel medesimo periodo, della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, del Codice della strada, reiterata rispetto a un’infrazione del 2012, ritenendola elemento contrario all’affidabilità nell’uso delle armi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 26 l. n. 110/1975
consente il possesso senza denuncia di sole 1000 cartucce
Il superamento del limite quantitativo senza denuncia costituisce elemento rilevante per valutare l’affidabilità del detentore e prevenire la circolazione incontrollata di munizioni.
art. 38 T.U.L.P.S.
La violazione della disciplina sulla detenzione di munizioni è stata considerata, unitamente agli altri elementi, quale indice rilevante nella valutazione amministrativa di affidabilità.
art. 58 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
Richiamato quale disposizione contestata insieme all’art. 38 T.U.L.P.S. per la detenzione illecita di cartucce a palla e polvere esplosiva.
art. 186, comma 2, Codice della strada
La contestazione della guida in stato di ebbrezza, anche in ragione della reiterazione, è stata valorizzata quale elemento contrario all’affidabilità del titolare di armi.
Massime di principio
- La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni hanno natura precauzionale e non sanzionatoria; possono quindi essere adottati sulla base di una valutazione prognostica di non piena affidabilità, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva.
- Il deferimento all’autorità giudiziaria per un reato specificamente attinente alla detenzione illecita di armi o munizioni costituisce un elemento autonomamente rilevante nella valutazione amministrativa dell’affidabilità, anche quando non siano ancora intervenute archiviazione o assoluzione.
- La mancata denuncia protratta nel tempo di un quantitativo di munizioni largamente superiore al limite legale integra una grave negligenza rilevante ai fini del giudizio di affidabilità, indipendentemente dalla corretta custodia materiale delle armi e dalle ragioni personali dell’accumulo.
- Nella valutazione dell’affidabilità del titolare di armi possono concorrere sia condotte penalmente rilevanti o qualificabili come pregiudizi di polizia, sia fatti non penalmente rilevanti che denotino insufficiente conoscenza o applicazione delle regole di custodia e detenzione.
- La reiterata guida in stato di ebbrezza può essere valorizzata, insieme agli altri elementi del caso concreto, come indice contrario all’affidabilità necessaria per il corretto uso e detenzione delle armi.
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