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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01352/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non autosufficienti rispetto alla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa emergenti dalla proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla violazione di un foglio di via obbligatorio emesso nel procedimento amministrativo richiamato nel capo di imputazione. Nel ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'illegittimità del foglio di via obbligatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano prive di specificità, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con le argomentazioni sull'individuazione del luogo di effettiva residenza dell'imputato, già puntualmente esaminate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione del foglio di via obbligatorio integra la contravvenzione contestata; la sentenza d'appello che la conferma viene censurata senza confrontarsi con la motivazione sul presupposto fattuale della residenza effettiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non vi siano ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: le censure non possono limitarsi a reiterare l'asserita illegittimità dell'atto presupposto, ma devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza che non si misuri con le rationes decidendi del giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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