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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21454/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata dal difensore del ricorrente munito di procura speciale e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione limitatamente all'annualità 2013 e aveva rideterminato la pena per il medesimo delitto contestato per l'annualità 2014. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, lamentando che la sentenza d'appello non avrebbe adeguatamente riconosciuto tali profili ovvero li avrebbe motivati in modo assente o viziato. Ha inoltre eccepito la prescrizione del reato anche per l'annualità 2014. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha dichiarato la rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice oggetto della contestazione, relativa al delitto ascritto per le annualità 2013 e 2014

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato solo come riferimento al decreto legislativo in materia di reati tributari, non come norma contestata

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito dichiara estinto per prescrizione solo parte delle annualità contestate e ridetermina la pena per le residue, l'eventuale censura sulla responsabilità o sulla prescrizione delle annualità non ancora estinte resta assorbita se il ricorso viene rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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