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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-123/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018. — Orange Polska SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercati polacchi all’ingrosso dell’accesso a internet a banda larga – Diniego di accesso alla rete e di fornitura dei prodotti all’ingrosso – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) – Interesse legittimo ad accertare un’infrazione già cessata – Calcolo dell’ammenda – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 – Gravità – Circostanze attenuanti – Investimenti realizzati dall’impresa responsabile dell’infrazione – Controllo di legittimità – Controllo esteso al merito – Sostituzione della motivazione. — Causa C-123/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Orange Polska contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una pesante ammenda per abuso di posizione dominante nei mercati polacchi dell’accesso internet a banda larga. Viene chiarito che, quando la Commissione sanziona un’infrazione ex articolo 23 del regolamento n. 1/2003, non deve dimostrare un autonomo legittimo interesse a constatarla anche se il comportamento è cessato. La Corte conferma inoltre l’assenza di errori del Tribunale nella valutazione della gravità dell’infrazione e nel diniego di considerare gli investimenti dell’impresa come circostanza attenuante.

Impugnazione in materia di concorrenza: abuso di posizione dominante sul mercato polacco della banda larga, legittimo interesse a constatare un’infrazione cessata e criteri di calcolo dell’ammenda

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se, quando la Commissione infligge un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 per un’infrazione già cessata, debba comunque dimostrare un legittimo interesse a constatarla ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1; 2) se il Tribunale abbia snaturato la decisione della Commissione e violato il controllo giurisdizionale nell’esaminare la gravità dell’infrazione ai fini dell’ammenda; 3) se gli investimenti successivi effettuati dall’impresa possano costituire circostanza attenuante ai sensi degli orientamenti del 2006 e se il Tribunale abbia ecceduto i limiti del controllo di legittimità sostituendo la propria motivazione.

Principio di diritto

Quando la Commissione, nell’esercizio del potere di infliggere ammende ex articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE, essa può farlo anche se il comportamento è già cessato, senza dover dimostrare un legittimo interesse specifico alla constatazione; tale esigenza sussiste solo nell’ipotesi in cui la Commissione adotti una decisione meramente accertativa senza sanzione e al di fuori del potere di reprimere l’infrazione. Inoltre, il Tribunale non ha errato nel ritenere che la Commissione, ai fini del calcolo dell’ammenda, non avesse fondato la valutazione della gravità sugli effetti concreti o probabili dell’infrazione, e poteva respingere la qualificazione degli investimenti successivi come circostanza attenuante, anche sviluppando la propria motivazione nell’ambito della competenza estesa al merito; l’impugnazione è quindi respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 25, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31, regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (orientamenti del 2006)
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 10, paragrafo 4, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 18, paragrafo 3, direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE

Impugnazione di Orange Polska contro la sentenza del Tribunale in materia di abuso di posizione dominante

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione relativa a un’infrazione dell’articolo 102 TFUE nei mercati polacchi all’ingrosso dell’accesso internet a banda larga. La controversia verte soprattutto sul rapporto tra potere sanzionatorio della Commissione, constatazione di un’infrazione già cessata e determinazione dell’ammenda.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva accertato che Orange, successore di Telekomunikacja Polska SA, deteneva una posizione dominante in vari mercati rilevanti della banda larga in Polonia e aveva posto in essere una strategia abusiva di diniego e ritardo nell’accesso alla rete e ai prodotti all’ingrosso, al fine di proteggere la propria posizione sul mercato al dettaglio. La violazione era stata qualificata come infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE, iniziata il 3 agosto 2005 e cessata almeno il 22 ottobre 2009, data dell’accordo con l’autorità nazionale di regolamentazione (UKE). La Commissione aveva inflitto un’ammenda di EUR 127 554 194, calcolata secondo gli orientamenti del 2006.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Orange aveva chiesto l’annullamento della decisione o, in subordine, la riduzione dell’ammenda, deducendo cinque motivi. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso, ritenendo, tra l’altro, che la Commissione non fosse tenuta a dimostrare un legittimo interesse alla constatazione dell’infrazione cessata, poiché aveva comunque inflitto un’ammenda e ordinato la cessazione della violazione. Aveva inoltre confermato la valutazione della gravità dell’infrazione e il diniego di riconoscere agli investimenti effettuati da Orange il valore di circostanza attenuante.

Primo motivo di impugnazione: legittimo interesse alla constatazione di un’infrazione cessata

Orange sosteneva che, essendo l’infrazione già cessata prima della decisione, la Commissione dovesse dimostrare un legittimo interesse ad accertarla ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, indipendentemente dall’irrogazione dell’ammenda. La Corte respinge tale tesi: rileva che l’articolo 7, paragrafo 1, prevede un obbligo di dimostrare il legittimo interesse solo per la constatazione di un’infrazione cessata senza sanzione, mentre l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), conferisce un autonomo potere di infliggere ammende per infrazioni già commesse, potere che implica necessariamente quello di accertare l’infrazione. Richiamando la giurisprudenza GVL e ACF Chemiefarma, la Corte conferma che la cessazione del comportamento non esclude il potere sanzionatorio né l’accertamento dell’illecito.

Secondo motivo: valutazione della gravità e presunti effetti dell’infrazione

Orange contestava al Tribunale di aver snaturato la decisione della Commissione, sostenendo che quest’ultima avesse valutato la gravità dell’infrazione tenendo conto degli effetti concreti o quantomeno probabili del comportamento sul mercato e sui consumatori. La Corte respinge anche questo motivo. Osserva che il Tribunale ha correttamente letto la decisione: la Commissione aveva fondato la gravità della violazione sulla natura dell’infrazione, sull’estensione geografica, sulle quote di mercato e sull’attuazione concreta della pratica, non sugli effetti concreti o probabili. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a dimostrare tali effetti, e il Tribunale non aveva l’obbligo di esaminare nel merito gli argomenti e le prove diretti a contestarli.

Terzo motivo: investimenti successivi come circostanza attenuante

Orange sosteneva che gli investimenti realizzati dopo l’accordo con l’UKE dovessero essere considerati una circostanza attenuante o una misura riparatoria, con conseguente riduzione dell’ammenda. La Corte distingue tra controllo di legittimità e competenza estesa al merito: il giudice dell’Unione, nell’ambito dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione quanto all’importo della sanzione. Nel caso concreto, il Tribunale aveva risposto agli argomenti di Orange nell’esercizio della competenza estesa al merito e non aveva oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale. La Corte respinge inoltre le contestazioni sul merito delle valutazioni del Tribunale, ritenendo che non sia dimostrato alcun errore idoneo a rendere sproporzionata l’ammenda.

Ragionamento sulla competenza del giudice dell’Unione

La Corte ricorda che il sistema di controllo delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza si fonda sull’articolo 263 TFUE per il controllo di legittimità, integrabile dalla competenza estesa al merito in materia di ammende. Il giudice dell’Unione può riformare l’importo della sanzione, ma non può sostituire la propria motivazione a quella dell’istituzione nella fase del controllo di legittimità. In questa causa, tuttavia, il Tribunale aveva legittimamente sviluppato la motivazione relativa alla mancata qualificazione degli investimenti come circostanza attenuante nell’ambito della competenza estesa al merito.

Decisione e spese

La Corte respinge l’impugnazione nella sua interezza, in parte perché irricevibile e in parte perché infondata. Condanna Orange Polska SA alle spese sostenute dalla Commissione, mentre PIIT ed ECTA sopportano ciascuna le proprie spese.

Principio affermato

La Commissione, quando infligge un’ammenda per un’infrazione agli articoli 101 o 102 TFUE ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, può constatare l’infrazione anche se il comportamento è cessato, senza dover dimostrare un legittimo interesse autonomo a tale constatazione; tale obbligo sussiste solo per una decisione meramente accertativa adottata senza sanzione. Ai fini del calcolo dell’ammenda, il giudice dell’Unione non commette errore se conferma che la Commissione ha valutato la gravità sulla base della natura dell’infrazione, della sua estensione geografica, delle quote di mercato e della sua attuazione, senza fondarsi sugli effetti concreti o probabili, e può respingere la qualificazione di investimenti successivi come circostanza attenuante qualora non emergano errori idonei a invalidare la valutazione sanzionatoria.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominanteammende antitrustcontrollo giurisdizionale dell’unionerisarcimento del danno antitrust

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