Sentenza n. 2490/2026 - Milano, Sezione 1
PER L'OTTEMPERANZA al giudicato formatosi sulla sentenza numero 554/2025, emessa in data 4 Giugno 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro – carta docente – una annualità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 554/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo di euro 500,00, ed era stato ordinato al Ministero di mettere a disposizione tale beneficio, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 giugno 2025, ma l'Amministrazione non aveva eseguito quanto disposto. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'inutile decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di adempimenti amministrativi. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e consentendogli, ove necessario per incapienza di fondi, di ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte: il TAR ha valorizzato innanzitutto la nomina del commissario ad acta e, richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha ritenuto sussistenti altre ragioni ostative, considerando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di impiego facoltativo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della decisione, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione non è automatica; può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, tra cui la complessità dell'adempimento pubblico e l'effettiva idoneità di altri strumenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il supporto di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, tenuto conto della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi, organizzativi e finanziari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine congruo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce una ragione concreta che può giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora, quando rappresenti uno strumento adeguato a garantire l'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare altre ragioni ostative connesse alla complessità dell'adempimento, ai vincoli organizzativi e finanziari, alla pluralità dei soggetti coinvolti e alla natura dell'interesse tutelato.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere, ove previsto, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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