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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., il processo si estingue quando la parte resistente accetta la rinuncia. Le parti avevano concordato la compensazione delle spese, che il Collegio ha disposto.

TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. AutonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale del 26 agosto 2025 di demolizione e ripristino dello stato legittimo del capannone realizzato in difformità dal permesso di costruire n. 47 del 28 novembre 2023, nonché comunicazioni di avvio del procedimento dell’11 marzo e del 22 aprile 2025 e, per la parte contestata, il regolamento edilizio comunale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti comunali, chiedendone la sospensione dell’esecuzione. Il testo non riferisce i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordine di demolizione, le comunicazioni di avvio o il regolamento edilizio. Con atto depositato e notificato il 2 luglio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso subordinatamente alla compensazione delle spese; il Comune ha accettato la rinuncia e la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    gemäß Art. 84, Absatz 3 der VwPO der Prozess erlischt, wenn die beklagte Partei dem Verzicht zustimmt;

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando la parte resistente vi presta il proprio consenso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nimmt das Verwaltungsgericht - Autonome Sektion für die Provinz Bozen, in endgültiger Entscheidung den Verzicht auf den eingangs genannten Rekurses zur Kenntnis und erklärt das Verfahren für erloschen.

    La disposizione è richiamata nel quadro della decisione definitiva che prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Il giudice dispone la compensazione delle spese, conformemente all’accordo delle parti.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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