Regolamento (UE) 2023/913
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/913 del Consiglio del 4 maggio 2023 che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE in relazione alla Repubblica democratica del Congo. In particolare, recepisce l’aggiornamento del 1º marzo 2023 disposto dal comitato sanzioni ONU, sostituendo la voce relativa a Bosco Taganda nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’atto ha natura meramente modificativa e produce effetti immediati dalla sua entrata in vigore.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando i dati identificativi di una persona soggetta a misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo, con effetti sull’elenco delle persone designate contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica riguarda in particolare la voce relativa a Bosco Taganda, ai fini dell’aggiornamento delle informazioni identificative e di designazione ONU. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dall’entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica delle misure restrittive UE per la Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/913 del Consiglio interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, dando attuazione all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’obiettivo è aggiornare l’allegato I del regolamento base in conformità all’aggiornamento effettuato il 1º marzo 2023 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1533 (2004).
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica l’elenco delle persone già sottoposte a sanzioni. La modifica riguarda la lettera a) dell’allegato I, che contiene l’elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. In concreto, viene sostituita la voce n. 30 relativa a Bosco Taganda, così da allineare i dati dell’Unione alle informazioni aggiornate a livello ONU.
La persona designata e le informazioni aggiornate
La nuova voce riporta una serie di elementi identificativi e informativi: nome, alias, indirizzo in Belgio, data e luogo di nascita, cittadinanza, date di designazione ONU e successive modifiche. La scheda contiene inoltre un ampio riepilogo delle informazioni rilevanti ai fini sanzionatori, tra cui il suo ruolo in diversi gruppi armati e nella catena di comando di forze connesse ai conflitti nella RDC, nonché riferimenti al procedimento davanti alla Corte penale internazionale, alla condanna e alla successiva conferma in appello.
Rapporti con le fonti ONU e motivazione dell’aggiornamento
Nei considerando si specifica che l’aggiornamento deriva da una revisione delle informazioni da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il regolamento UE recepisce quindi l’evoluzione della designazione ONU, mantenendo coerente il sistema europeo di misure restrittive con il regime internazionale di riferimento.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la lettera a) dell’allegato I, elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis, e sostituisce integralmente la voce n. 30 relativa a Bosco Taganda.
Contenuto della nuova voce sanzionatoria
La voce aggiornata identifica Bosco TAGANDA con numerosi alias, indica un indirizzo in Belgio (al 14 dicembre 2022), la data di nascita compresa tra il 1973 e il 1974, il luogo di nascita in Bigogwe, Ruanda, e la cittadinanza della Repubblica democratica del Congo. Riporta inoltre la data di designazione ONU originaria (1º novembre 2005) e le successive modifiche (13 ottobre 2016, 19 agosto 2020, 1º marzo 2023), nonché un ampio apparato descrittivo sui precedenti militari e giudiziari rilevanti.
Motivazioni e aggiornamenti delle informazioni
Dai considerando emerge che il 1º marzo 2023 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004), ha aggiornato le informazioni relative alla persona designata. Il regolamento recepisce tale aggiornamento per mantenere allineato l’elenco UE alle decisioni del regime sanzionatorio ONU.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/917
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/918
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/919
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/907
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/908
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/923
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →