Regolamento (UE) 2023/919
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/804, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di grandi tubi senza saldatura. La Commissione prende atto di modifiche societarie e di denominazione che hanno portato alla costituzione del CITIC Pacific Group e ritiene che non vi siano elementi per un nuovo calcolo completo del dumping, applicando invece un’aliquota unica al gruppo. In base alla regola del dazio inferiore, il dazio antidumping definitivo viene fissato al 51,8 %.
Modifica delle aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile a determinati tubi senza saldatura originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di cambiamenti societari e di denominazione all’interno di un gruppo collegato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese. Incide in particolare sulle società appartenenti al CITIC Pacific Group, già interessate da dazi antidumping definitivi; sostituisce le precedenti aliquote individuali di Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. e Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. con un’aliquota unica per il gruppo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio antidumping per determinati tubi senza saldatura originari della Cina
Il regolamento interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 per determinati tubi senza saldatura di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione prende atto di operazioni societarie e di cambi di denominazione che hanno interessato due produttori esportatori, ritenendo necessario aggiornare la tabella dei dazi applicabili.
Contesto e ragioni della modifica
Le società Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. e Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. erano soggette rispettivamente a dazi del 41,4 % e del 54,9 %. Dopo l’acquisizione di Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. da parte di Daye Special Steel Company Ltd. e i successivi cambi di nome, le imprese risultano collegate e riconducibili al CITIC Pacific Group. La Commissione conferma che le modifiche comunicate sono corrette e che non incidono sulla struttura produttiva, sulle attività o su altri elementi rilevanti per l’analisi del dumping e del pregiudizio.
Determinazione dell’aliquota unica
La Commissione ritiene che non sia giustificato un nuovo calcolo dei margini ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché le variazioni riguardano soltanto proprietà e denominazioni. Decide quindi di determinare un’aliquota unica per il gruppo sulla base della media ponderata dei dati forniti dai due produttori esportatori e verificati nell’inchiesta originaria. Il margine di dumping risulta pari al 92,1 % e il margine di pregiudizio al 51,8 %.
Applicazione della regola del dazio inferiore
In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio viene fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, quando sufficiente a eliminare il danno all’industria dell’Unione. Per il CITIC Pacific Group l’aliquota definitiva è quindi fissata al 51,8 %.
Modifiche alla tabella dei dazi e codici TARIC
La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/804 viene modificata eliminando le righe relative a Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. e Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. e inserendo una nuova voce per il CITIC Pacific Group, comprendente Daye Special Steel Co. Ltd. e Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. La nuova aliquota del dazio antidumping definitivo è del 51,8 % e il codice addizionale TARIC è 899H.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposto della modifica
Le importazioni del prodotto interessato restano soggette a dazio antidumping definitivo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804. A seguito dell’acquisizione di Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. da parte di Daye Special Steel Company Ltd. e dei successivi cambi di denominazione, le due società risultano collegate e riconducibili al CITIC Pacific Group.
Valutazione della Commissione sulle modifiche societarie
La Commissione conferma la correttezza delle informazioni fornite dalle imprese. Rileva che le modifiche riguardano solo il trasferimento di proprietà di Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. e i cambi di nome, senza incidere sulla produzione, sulle attività o su altre circostanze rilevanti ai fini del dumping e del pregiudizio.
Determinazione di un’aliquota unica di gruppo
La Commissione sostituisce le precedenti aliquote individuali con un’unica aliquota per il CITIC Pacific Group, determinata sulla base della media ponderata dei dati verificati nell’inchiesta iniziale. Non procede a una nuova fissazione dell’aliquota ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
Applicazione della regola del dazio inferiore
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio è fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio, se sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Per il CITIC Pacific Group il nuovo dazio è fissato al 51,8 %.
Modifica della tabella dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/804
Sono soppresse le righe relative a Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. (54,9 %, codice TARIC C172) e Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. (41,4 %, codice TARIC C204). Sono inserite le nuove righe per il CITIC Pacific Group, comprendente Daye Special Steel Co. Ltd. e Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd., con aliquota del dazio antidumping definitivo pari al 51,8 % e codice addizionale TARIC 899H.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/913
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/917
- Regolamento · 4 mag 2023Regolamento (UE) 2023/918
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/907
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/908
- Regolamento · 3 mag 2023Regolamento (UE) 2023/923
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →