Regolamento (UE) 2023/918
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, per un ampio elenco di sostanze attive, i rispettivi periodi di approvazione nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La misura è adottata perché le procedure di rinnovo non possono essere concluse prima delle scadenze originarie e i ritardi non sono imputabili ai richiedenti. L’intervento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le date di scadenza in attesa delle decisioni finali sul rinnovo o sulla mancata proroga dell’approvazione.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A e parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sui periodi di approvazione di sostanze attive già approvate o considerate approvate a norma della normativa UE, prorogandone la validità in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE; non disciplina, invece, la concessione del rinnovo nel merito, che resta oggetto di successivi atti di esecuzione.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene nel sistema UE di approvazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, prorogando la validità di numerose sostanze in attesa della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo. La Commissione richiama, nei considerando, il fatto che i ritardi non sono imputabili ai richiedenti e che, senza proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione finale.
Quadro normativo di riferimento
La misura si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Le domande di rinnovo e i fascicoli supplementari sono stati presentati secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ancora applicabile in virtù dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Ragioni della proroga
La Commissione evidenzia che, per alcune sostanze, la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori non è ancora completata; per altre, l’EFSA necessita di tempo ulteriore per adottare le conclusioni, eventualmente dopo consultazioni di esperti; in altri casi sono state richieste informazioni supplementari ai richiedenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e serve ancora tempo per la valutazione e la successiva decisione di gestione del rischio. Per benthiavalicarb e captan l’EFSA ha già formulato le conclusioni, ma la Commissione deve completare l’iter decisionale, anche in relazione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Sostanze interessate e nuove scadenze
L’allegato modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A e parte B, aggiornando le date di scadenza di approvazione di molte sostanze. Tra le proroghe principali:
- phenmedipham: 15 febbraio 2025;
- S-metolachlor: 15 novembre 2024;
- milbemectin: 15 febbraio 2025;
- etefon e captan: 15 novembre 2024;
- folpet, formentanato, dimetomorf e metribuzin: 15 febbraio 2025;
- propamocarb e pirimifosmetile: 15 giugno 2025;
- beflubutamid: 31 ottobre 2026;
- boscalid: 15 aprile 2026;
- fluoxastrobin: 15 giugno 2025;
- prothioconazole: 15 agosto 2025;
- aclonifen e metazaclor: 31 ottobre 2026;
- fluopicolide: 31 agosto 2026;
- penoxsulam e proquinazid: 15 maggio 2026;
- metalaxil: 30 settembre 2026;
- cletodim, dazomet, metaldeide, fenazaquin, diclofop e paclobutrazol: 31 agosto 2026;
- flurocloridone: 15 marzo 2026;
- metam: 30 novembre 2025;
- Trichoderma asperellum ceppo T34, cyflumetofen, Trichoderma atroviride ceppo I-1237, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus e Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus: 31 ottobre 2025;
- ametoctradin e mandipropamide: 31 dicembre 2025.
Effetti sulle procedure future
Il regolamento chiarisce come dovranno coordinarsi le future decisioni della Commissione. Se sarà adottato un atto di non rinnovo, la scadenza della sostanza dovrà corrispondere, in linea di principio, alla data già prevista prima della proroga oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione dovrà fissare la data di applicazione più vicina possibile in base alle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, soprattutto per le sostanze la cui approvazione sarebbe scaduta il 31 maggio 2023.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione di numerose sostanze attive per consentire il completamento delle valutazioni tecniche e delle decisioni di gestione del rischio relative alle domande di rinnovo.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
Le sostanze attive in questione sono trattate nell’ambito del sistema di approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le domande e i fascicoli supplementari sono stati presentati secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che continua ad applicarsi in forza dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, e sono stati dichiarati ammissibili dagli Stati membri relatori.
Motivazione della proroga
Per molte sostanze la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori non è ancora conclusa; per altre l’EFSA necessita di tempo supplementare per adottare le conclusioni e, se del caso, consultare esperti; per alcune sono state richieste e/o presentate informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. In altri casi l’Autorità ha già trasmesso le conclusioni, ma occorre tempo aggiuntivo per la decisione di gestione del rischio e/o per il parere del comitato permanente.
Sostanze interessate e nuove date di scadenza
L’allegato modifica le date di scadenza di approvazione di numerose sostanze. Tra le principali proroghe: phenmedipham al 15 febbraio 2025; S-metolachlor al 15 novembre 2024; milbemectin al 15 febbraio 2025; etefon e captan al 15 novembre 2024; folpet, formentanato, dimetomorf e metribuzin al 15 febbraio 2025; propamocarb e pirimifosmetile al 15 giugno 2025; beflubutamid al 31 ottobre 2026; boscalid al 15 aprile 2026; fluoxastrobin al 15 giugno 2025; prothioconazole al 15 agosto 2025; aclonifen e metazaclor al 31 ottobre 2026; fluopicolide al 31 agosto 2026; penoxsulam e proquinazid al 15 maggio 2026; metalaxil al 30 settembre 2026; cletodim, dazomet, metaldeide, fenazaquin, diclofop e paclobutrazol al 31 agosto 2026; flurocloridone al 15 marzo 2026; metam al 30 novembre 2025; Trichoderma asperellum ceppo T34, cyflumetofen, Trichoderma atroviride ceppo I-1237, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus e Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus al 31 ottobre 2025; ametoctradin e mandipropamide al 31 dicembre 2025.
Effetti sulle future decisioni di rinnovo o non rinnovo
Se la Commissione adotterà un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo di una sostanza elencata, la data di scadenza dovrà coincidere con quella già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione dovrà fissare la data di applicazione più vicina possibile, in funzione delle circostanze.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È richiamata l’urgenza soprattutto per le sostanze la cui approvazione scadeva il 31 maggio 2023.
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