Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) inutilizzabilità del compendio intercettivo attivato su terminale mobile per difetto totale di motivazione dei decreti autorizzativi (il primo decreto meramente ripetitivo e le proroghe su prestampati); 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo l'accusa fondata su due isolate conversazioni intercettate e senza valutazione critica delle obiezioni difensive; 3) mancanza di riscontri rispetto ai contenuti delle due conversazioni tra presenti (una delle quali non farebbe riferimento al fatto contestato) e all'effettivo rapporto tra il militare e i soggetti coinvolti; 4) carenza motivazionale circa le esigenze cautelari e, in particolare, circa l'attualità del pericolo alla luce del notevole decorso temporale dai fatti (fatti risalenti alla prima metà del 2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibile, per mancata autosufficienza documentale, la censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo) perché il ricorrente non ha prodotto i decreti e gli atti specifici in cassazione. Ha invece ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria (secondo e terzo motivo) e ne ha confermato il percorso argomentativo ai fini cautelari. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari (quale valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione) perché manca una adeguata motivazione circa la persistenza del periculum libertatis nonostante il consistente iato temporale; ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari. In sintesi: inammissibile la doglianza sulle intercettazioni per difetto di documentazione; confermato l'apprezzamento dei gravi indizi; annullamento parziale e rinvio solo sul tema delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 375 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nella contestazione penale dell'indagato (reati a cui l'imputazione fa riferimento); usata nella descrizione dei capi di accusa a carico del ricorrente.
art. 48 cod. pen.
Richiamato tra le norme penali collegate all'imputazione; funzione descrittiva dei reati contestati.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Aggravante o circostanza rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie contestata.
art. 479 e art. 476, comma 2 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nella imputazione originaria (citazione di reati collegati); presenti nel capo d'imputazione ma non oggetto di specifica interpretazione giuridica nella sentenza di cassazione se non come sfondo fattuale.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato all'onere di autosufficienza del ricorso in cassazione e alla necessità di allegare gli atti rilevanti (in particolare decreti di autorizzazione alle intercettazioni) per dedurre l'inutilizzabilità.
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Richiamato in relazione agli standard probatori richiesti per le misure cautelari: la gravità indiziaria va valutata secondo i commi 3 e 4 ma non con i criteri di precisione e concordanza del comma 2 dell'art. 192.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che i criteri di valutazione degli indizi per il giudizio di merito (comma 2: precisione e concordanza) non si applicano pienamente alla valutazione dei gravi indizi ai fini cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che definisce l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio; la Corte precisa il significato di 'attualità del pericolo' e come deve essere motivata rispetto al tempo trascorso dai fatti.
art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato sul punto della indicazione del termine di scadenza della misura quando le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ricorda che tale indicazione non è necessaria se sussistono anche altre esigenze cautelari.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio (Tribunale di Catanzaro).
Massime di principio
- In cassazione, chi deduce l'inutilizzabilità di intercettazioni deve indicare e produrre espressamente i decreti e gli atti viziati: senza la loro produzione la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
- La valutazione della gravità indiziaria ai fini dell'adozione di misure cautelari è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito: non sono richiesti gli stessi criteri di precisione e concordanza degli indizi dell'art. 192, comma 2, e la corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice del merito salvo vizi di legge o manifesta illogicità.
- Le critiche ricostruttive dei fatti in cassazione sono ammissibili solo se denunciano violazione di norme o manifesta illogicità; una diversa valutazione dei fatti operata dalla difesa non è sufficiente a rovesciare la motivazione del giudice del riesame.
- L'attualità del pericolo di reiterazione (presupposto per le misure cautelari) richiede motivazione specifica, soprattutto quando è intervenuto un significativo decorso temporale: il giudice deve valutare modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale per una prognosi sulla possibilità di reiterazione.
- Se le esigenze cautelari riguardano l'inquinamento probatorio, il giudice deve comunque motivare la durata e la necessità della misura; l'indicazione del termine di scadenza non è obbligatoria solo se sussistono contemporanee esigenze cautelari diverse dall'inquinamento probatorio.
- Se la Corte annulla parzialmente per vizi motivazionali sulle esigenze cautelari, è prassi rinviare il giudizio al giudice di merito per una nuova, più approfondita valutazione su quel profilo.
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