Sentenza n. 475/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno K10/-OMISSIS- datato 15.05.2019, notificato il 05.09.2019, di respingimento dell'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per pregiudizi di carattere penale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo sussistenti pregiudizi penali a suo carico. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, sostenendo l'erronea attribuzione dei precedenti penali; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, poiché i precedenti riguarderebbero altra persona omonima, domiciliata a Bologna anziché a Vicenza; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché contraddittorietà, contrasto con precedenti determinazioni e difetto di motivazione. La circostanza dell'omonimia sarebbe già emersa nel ricorso gerarchico proposto contro il precedente diniego del permesso di soggiorno, poi annullato. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'istruttoria, ordinando al Ministero di depositare una relazione documentata sui fatti posti a fondamento del diniego e, in particolare, sull'omonimia. L'Amministrazione non ha adempiuto effettivamente all'ordine, limitandosi a depositare la medesima relazione difensiva e gli stessi documenti già prodotti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il Collegio ha ricordato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'amplissima discrezionalità amministrativa, trattandosi di una valutazione sull'inserimento definitivo dell'istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio e resta sindacabile quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla logicità, coerenza, ragionevolezza e motivazione della decisione. Nel caso concreto, il diniego era fondato sull'attribuzione al ricorrente di pregiudizi penali contestati come riferibili a un omonimo. Il Ministero, nonostante l'ordine istruttorio, non ha fornito chiarimenti o documenti idonei a superare tale contestazione e non ha preso posizione sulla documentazione relativa all'esito favorevole del ricorso gerarchico concernente il precedente diniego del permesso di soggiorno. Il giudice ha quindi valutato a sfavore dell'Amministrazione l'inottemperanza all'ordine istruttorio, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., ritenendo non dimostrata l'esistenza di concrete ragioni idonee a sostenere il giudizio di inaffidabilità e non integrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è configurata come provvedimento concessorio fondato su un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, finalizzata a valutare l'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di cittadinanza deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione agli elementi penali utilizzati per fondare il giudizio negativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L'inottemperanza dell'Amministrazione all'ordine istruttorio può essere valutata a suo sfavore e consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale, purché non in contrasto con gli altri elementi acquisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali presupposti, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo provvedimento deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione coerente, ragionevole e non arbitraria; il giudice può sindacare tali profili senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su precedenti penali, l'Amministrazione deve verificare con adeguata accuratezza che gli elementi ostativi siano effettivamente riferibili al richiedente e non a un omonimo, fornendo una motivazione idonea a dimostrare tale riferibilità.
- Nel processo amministrativo, l'inottemperanza dell'Amministrazione a un ordine istruttorio relativo ad atti e informazioni nella sua disponibilità può essere valutata a suo sfavore ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., mediante argomenti di prova desunti dal contegno processuale, purché compatibili con la documentazione acquisita.
- In assenza di elementi incontrovertibili che dimostrino la riferibilità al richiedente dei pregiudizi penali posti a fondamento del diniego, non è adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione necessario a giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza.
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