Sentenza n. 629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva annullato la nota comunale concernente la non conformità e il necessario prolungamento di una canna fumaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di appello riguardava esclusivamente la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso contro la nota del Responsabile del Servizio Tecnico comunale relativa a una canna fumaria ritenuta non conforme al regolamento edilizio e aveva dichiarato irripetibili le spese per la mancata costituzione delle controparti. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiamati dall’art. 26 c.p.a., sostenendo che il principio della soccombenza imponesse la condanna del Comune, parte soccombente, alla rifusione delle spese del primo grado e dell’appello. La sentenza di primo grado aveva annullato la nota per difetto di istruttoria e omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, rilevando che un sopralluogo congiunto avrebbe consentito di acquisire le diverse posizioni e di valutare adeguatamente la conformità dell’opera e la proporzionalità della misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha precisato che la contumacia non elimina la soccombenza della parte rimasta non costituita, sicché era erronea la formula con cui il TAR aveva dichiarato irripetibili le spese per la mancata costituzione delle controparti. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni per compensare le spese del primo grado, poiché l’annullamento dell’atto era stato disposto per vizi di partecipazione procedimentale, senza accertare la spettanza del bene della vita, e lasciando salva l’adozione da parte del Comune dei successivi provvedimenti di competenza qualora fossero state riscontrate anomalie nel posizionamento della canna fumaria. Non vi è stata pronuncia sulle spese del giudizio di appello, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 108 del regolamento edilizio comunale
è vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze
La disposizione era stata posta a fondamento della contestazione comunale relativa alla posizione della canna fumaria e alla necessità di prolungarla oltre il parapetto del terrazzo vicino e la linea di colmo del tetto.
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento aveva determinato, secondo il TAR e nel quadro della sentenza d’appello, un vizio di partecipazione procedimentale, posto a fondamento dell’annullamento della nota comunale.
art. 26 c.p.a.
Richiama la disciplina delle spese del processo amministrativo e, nel caso concreto, gli artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 91 c.p.c.
il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza
Il principio della soccombenza si applica anche alla parte contumace; la mancata costituzione non esclude quindi la qualità di parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
Consente, in presenza di ragioni giustificative, la compensazione delle spese, ritenuta applicabile nel caso concreto in ragione dell’annullamento per soli vizi partecipativi e dell’assenza di accertamento sulla spettanza del bene della vita.
Massime di principio
- La contumacia della parte soccombente non esclude l’applicazione del principio della soccombenza: la mancata costituzione in giudizio non costituisce, di per sé, ragione per dichiarare irripetibili le spese.
- L’erronea motivazione della statuizione sulle spese non impone necessariamente la condanna della parte soccombente alla rifusione, quando sussistano specifiche ragioni per disporre la compensazione ai sensi della disciplina processuale.
- È giustificabile la compensazione delle spese quando l’annullamento dell’atto amministrativo sia pronunciato esclusivamente per vizi di partecipazione procedimentale, senza accertare la spettanza sostanziale del bene della vita e lasciando all’amministrazione la riedizione del potere.
- L’annullamento di un provvedimento per violazione delle garanzie partecipative non preclude all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento, purché eserciti nuovamente il potere nel rispetto delle regole procedimentali e degli accertamenti necessari.
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