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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 1746 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - avviso di accertamento - legittimità della sottoscrizione - delega di firma e "ordine di servizio" - distinzione - legittimità della sottoscrizione - necessita delega.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2009, con cui gli era stato attribuito un maggior reddito di partecipazione derivante dalla rettifica dei ricavi della società partecipata. In appello ha contestato principalmente la validità della sottoscrizione dell'avviso, sostenendo che fosse stato firmato da un funzionario privo di una valida delega. La Commissione ha distinto tra ordine di servizio, che è un atto interno di assegnazione delle mansioni, e delega di firma, che attribuisce il potere di sottoscrivere atti verso l'esterno e deve essere scritta, motivata, nominativa e temporalmente efficace.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo non idonea la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate a dimostrare la legittima delega del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso. Poiché la firma di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito legale della sottoscrizione, l'atto è stato considerato illegittimo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve provenire dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. La firma di un soggetto privo di delega efficace comporta l'illegittimità dell'atto.

  • Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001

    La delega di funzioni deve essere formalizzata in modo idoneo e deve indicare il delegato, la durata e le ragioni della delega; non può essere desunta genericamente da un ordine di servizio.

  • Art. 4-bis del D.L. n. 78/2015

    La disposizione è richiamata come base normativa dei requisiti di forma, motivazione, durata e individuazione del soggetto delegato nell'ambito dell'amministrazione finanziaria.

  • Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; nel caso concreto l'istanza cautelare era stata rigettata, ma tale decisione non ha impedito l'accoglimento dell'appello nel merito.

  • Cass. civ., ordinanza n. 26295 del 20 dicembre 2016

    La delega di firma deve essere scritta e motivata e deve contenere il nominativo del delegato, il termine di efficacia e le ragioni che la giustificano, oltre ai requisiti del funzionario delegato.

  • Cass. civ., n. 25280 del 2015

    "Non soddisfa il requisito di sottoscrizione, previsto dalla legge a pena di nullità, la firma di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato."

    Il capo dell'ufficio è il soggetto istituzionalmente competente alla sottoscrizione; la firma del funzionario diverso è valida solo se sorretta da una delega legittima ed efficace.

Massime di principio

  • In caso di contestazione della firma su un avviso di accertamento, occorre verificare non solo l'esistenza di un documento interno, ma la presenza di una vera delega di firma idonea a conferire il potere verso l'esterno.
  • Un ordine di servizio che assegna mansioni o responsabilità interne non equivale automaticamente a una delega di firma e, da solo, può non legittimare la sottoscrizione dell'avviso.
  • La delega deve normalmente essere scritta, nominativa, motivata e limitata nel tempo; una delega generica, indeterminata o priva dell'indicazione delle ragioni può essere ritenuta insufficiente.
  • L'Amministrazione deve poter dimostrare la validità e l'efficacia della delega del funzionario firmatario; in mancanza, l'avviso può essere annullato per difetto di sottoscrizione, senza necessità di esaminare gli altri motivi.
  • La contestazione della sottoscrizione riguarda un vizio formale e autonomo rispetto alla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria: anche se i maggiori ricavi fossero astrattamente dovuti, l'atto può essere annullato se firmato da un soggetto privo di potere.

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