Sentenza del 04/12/2015 n. 24771 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR della Campania relativa all'iscrizione a ruolo di IRPEF, ILOR, IRAP, sanzioni e interessi per l'anno 1998, nonché al diniego di condono. Sostenevano: la validità dell'accertamento con adesione nonostante il mancato deposito della polizza fideiussoria e il mancato pagamento integrale delle rate; l'invalidità della cartella per omessa indicazione del funzionario responsabile; la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità; l'omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni e sulla validità del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e teorici, in violazione dei requisiti previsti dall'art. 366-bis c.p.c., poiché i quesiti non collegavano adeguatamente le questioni giuridiche alla concreta vicenda. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non indicavano in modo chiaro e sintetico il fatto controverso né le ragioni dell'asserito omesso esame o dell'insufficienza della motivazione. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, inclusa la validità dell'iscrizione a ruolo e il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione e del condono, salvo il diritto già riconosciuto ai contribuenti alla restituzione o compensazione delle prime due rate versate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9
Disciplinano il perfezionamento dell'accertamento con adesione e il pagamento delle somme dovute, anche mediante rateizzazione. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto non perfezionato l'accordo per il mancato deposito della polizza fideiussoria e il mancato pagamento integrale delle rate.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Disciplina una forma di definizione agevolata delle liti fiscali. La CTR ha ritenuto irregolare il condono richiesto dai contribuenti perché riferito a un atto di liquidazione, ossia a una cartella di pagamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Prevede, in determinate ipotesi, una comunicazione preventiva al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché formulata con quesito generico.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone determinati requisiti di trasparenza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, inclusa l'indicazione del responsabile del procedimento nei casi previsti. Anche questa doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione richiedeva quesiti di diritto specifici e pertinenti e, per i vizi motivazionali, una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza della motivazione. La violazione di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità di tutti i motivi.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha rilevato che le censure proposte non erano state formulate in modo idoneo rispetto ai requisiti processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e strettamente collegate ai fatti della causa: quesiti astratti o formulati come semplici richieste di principio possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si contesta un vizio di motivazione o un omesso esame, occorre indicare con chiarezza quale fatto decisivo non sia stato esaminato e perché tale omissione avrebbe potuto modificare la decisione.
- Nell'accertamento con adesione, il rispetto degli adempimenti formali e dei termini di pagamento, compresi quelli connessi alla garanzia fideiussoria in caso di rateizzazione, può essere determinante per il perfezionamento dell'accordo.
- Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione può consentire all'amministrazione di procedere alla riscossione delle somme originariamente accertate, fermo restando il diritto alla restituzione o compensazione di quanto eventualmente versato senza titolo.
- Le contestazioni relative alla cartella di pagamento, alla comunicazione preventiva o al condono devono essere sollevate con riferimento alla concreta posizione fiscale e alle specifiche caratteristiche dell'atto impugnato.
- La soccombenza processuale per inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese anche quando la Corte non esamina nel merito le questioni fiscali sostanziali.
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