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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46789/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per falsa testimonianza (art. 372 c.p.), deducendo travisamento della prova. Sostiene che i giudici di merito si siano basati esclusivamente sul verbale di udienza redatto in forma riassuntiva nel procedimento civile davanti al Giudice di Pace, verbale che non renderebbe con esattezza le sue effettive dichiarazioni (per la difficoltà del linguaggio, uso del dialetto e lacune della redazione), e pertanto non potrebbe costituire riscontro probatorio idoneo a fondare la responsabilità penale. Inoltre, implicitamente, contesta che il giudice penale debba selezionare/escludere elementi di fatto prima di valutare la verità della testimonianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di travisamento della prova non fosse provato: il travisamento in cassazione si configura solo se nella motivazione è introdotta una informazione inesistente nel processo o se è stata omessa la valutazione di una prova decisiva, circostanze non dimostrate. Ha inoltre richiamato che l'art. 372 c.p. non vincola il giudice circa il valore probatorio degli elementi in suo possesso e che la giurisprudenza consente l'acquisizione dei verbali sommari come prova storica che determinate dichiarazioni siano state rese. Infine la Corte ha rilevato un profilo processuale decisivo: la questione sulla materialità della condotta non era stata dedotta in sede d'appello (in appello era stata contestata solo l'insussistenza dell'elemento soggettivo), sicché non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che sanziona la falsa testimonianza; la Corte osserva che la lettera dell'art. 372 c.p. non vincola il giudice penale circa il valore probatorio da attribuire ai diversi elementi conoscitivi a sua disposizione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede il motivo di ricorso per cassazione per travisamento della prova; la Corte ricorda che tale vizio è configurabile solo se nella motivazione è inserita una informazione inesistente nel processo o se si omette la valutazione di una prova decisiva.

  • art. 362 cod. proc. pen.

    Disciplina le sommarie informazioni testimoniali; la Corte richiama precedenti che ammettono l'acquisizione al fascicolo dei verbali di sommarie informazioni come prova storica dell'avvenuta resa delle dichiarazioni.

  • art. 500, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Riguarda le dichiarazioni rese prima del processo; la sentenza segnala un apparente contrasto tra la ritualità di acquisizione dei verbali e la disciplina delle dichiarazioni extraprocessuali, ma non utilizza la norma per escludere i verbali sommari come prova storica.

  • art. 597, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio processuale sulla deducibilità dei motivi: dalla norma deriva il divieto di introdurre in cassazione questioni non prospettate nei gradi precedenti, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di dedurle prima; la Corte lo applica per escludere la nuova deduzione sulla materialità della condotta.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova in cassazione richiede la prova che la motivazione contenga elementi estranei al processo o che sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione della stessa prova.
  • I verbali di udienza redatti in forma riassuntiva o le sommarie informazioni possono essere acquisiti al fascicolo e avere valore storico/probatorio circa l'effettiva resa delle dichiarazioni; il loro peso probatorio è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
  • Per la cassazione non è possibile sollevare questioni nuove non oltretutto dedotte nel grado di appello (salvo profili rilevabili d'ufficio o indeducibili precedentemente); pertanto questioni sulla materialità del fatto non possono essere introdotte in cassazione se in appello si era contestato solo l'elemento soggettivo.
  • Nelle accuse di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare quali elementi considerare determinanti per stabilire verità o falsità della deposizione, salvo il rispetto dei limiti di legge e del diritto di difesa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata equitativamente dal giudice.

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