Regolamento (UE) 2023/2663
Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento n. 2023/2663 modifica in via puntuale il regolamento (UE) n. 978/2012, estendendone la durata fino al 31 dicembre 2027. La misura serve a garantire la continuità del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione in attesa dell’adozione e dell’entrata in applicazione del nuovo regolamento sostitutivo proposto dalla Commissione. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è applicabile dal giorno successivo o, se più favorevole ai fini della continuità, dal 1° gennaio 2024.
Proroga al 31 dicembre 2027 dell’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, con riferimento ai rapporti commerciali preferenziali concessi ai paesi in via di sviluppo. Incide sul periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012, prorogandolo oltre il 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2027. L’intervento è rilevante per tutti gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile; resta ferma l’eventuale anticipata applicazione del regolamento subentrante, con conseguente riduzione della proroga e adeguato periodo transitorio.
Proroga del sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Il regolamento (UE) 2023/2663 interviene sul regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione a favore dei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo è assicurare la continuità del regime oltre la scadenza originaria del 31 dicembre 2023, in attesa dell’adozione del regolamento sostitutivo proposto dalla Commissione.
Contesto e finalità dell’intervento
Secondo i considerando, dal 1971 l’Unione concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito di tale sistema. Il regolamento (UE) n. 978/2012 ne prevedeva l’applicazione fino al 31 dicembre 2023, salvo il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, già privo di scadenza. Poiché la procedura legislativa sul nuovo regolamento non si era ancora conclusa, il legislatore ha ritenuto necessario prorogare l’efficacia del quadro vigente per evitare soluzioni di continuità.
Modifica puntuale al regolamento (UE) n. 978/2012
L’articolo 1 modifica l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 sostituendo l’anno "2023" con "2027". In tal modo, il periodo di applicazione del sistema è esteso fino al 31 dicembre 2027.
Rapporto con il futuro regolamento sostitutivo
Il regolamento precisa che la proroga ha natura funzionale e transitoria. Se il regolamento sostitutivo dovesse entrare in vigore e diventare applicabile prima del 31 dicembre 2027, la proroga del regolamento n. 978/2012 dovrà essere ridotta in modo conseguente, garantendo comunque un adeguato periodo di transizione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione oppure, se più favorevole ai fini della continuità normativa, dal 1° gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012
L’articolo 1 sostituisce nell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 l’anno "2023" con "2027", prorogando così il periodo di applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2027.
Continuità del sistema e rapporto con il regolamento subentrante
I considerando chiariscono che la proroga è adottata per evitare interruzioni nell’applicazione del sistema, poiché la procedura legislativa del regolamento sostitutivo proposto non era ancora conclusa. Se il nuovo regolamento entrerà in vigore e si applicherà prima del 31 dicembre 2027, la proroga dovrà essere ridotta in modo coerente, assicurando un adeguato periodo di transizione.
Entrata in vigore e decorrenza applicativa
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione oppure dal 1° gennaio 2024, se questa data è anteriore, con effetto di continuità normativa rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023.
Carattere vincolante e applicabilità diretta
L’articolo 2 precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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