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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32874/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva assolto Esposito Gianluca dalle lesioni colpose "perché il fatto non sussiste". Il PG deduce: I) che la Corte di merito, pur ritenendo estinto il reato per prescrizione, ha comunque esaminato il merito nonostante la parte civile si fosse costituita solo rispetto al reato di cui all'art. 189 c.d.s.; quindi quella verifica non era necessaria; II) carenza di motivazione sulla presunta evidenza dell'innocenza dell'imputato, in violazione degli artt. 129, comma 2, e 125 cod. pen. e norme di rito, con incongruenze tra motivazione e risultanze processuali. Il PG chiede l'annullamento; l'imputato chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in subordine, che si accerti l'inesistenza della condanna al risarcimento quando non vi è costituzione di parte civile su quel punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse del Procuratore generale. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il pubblico ministero non ha interesse a impugnare una pronuncia di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" quando la causa estintiva della prescrizione sia già intervenuta e l'accoglimento del ricorso non potrebbe mai tradursi in una pronuncia di condanna; la mera presenza di parti civili che non abbiano impugnato la sentenza non rende ammissibile il ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità non è stata disposta condanna alle spese processuali a carico della parte pubblica (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'azione penale e alle questioni di processo; utilizzato dal PG per censurare la valutazione del merito da parte della Corte d'appello.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di appello di prosciogliere l'imputato quando la prova di innocenza sia evidente; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del merito secondo il PG, ma la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento a norme procedurali sulla motivazione e sul contenuto della decisione; evocata nella censura di insufficiente motivazione.

  • art. 143 cod. strada

    Norma del codice della strada richiamata nel contesto delle violazioni di norme di circolazione (pertinente alle lesioni colpose con violazione delle norme stradali).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per il ruolo delle parti civili nelle impugnazioni: la Corte osserva che la sola presenza delle parti civili che non abbiano impugnato non determina l'operatività di rimedi che consentano al PM di ottenere un risultato pratico favorevole.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per escludere la condanna alle spese processuali a carico della pubblica accusa dopo la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.

Massime di principio

  • Il Procuratore della Repubblica non ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" quando, per cause estintive (es. prescrizione) intervenute anteriormente, l'accoglimento del ricorso non potrebbe mai determinare una condanna: in tali casi il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.
  • La mera presenza o costituzione di parte civile non è sufficiente a creare interesse processuale del pubblico ministero se la parte civile non ha impugnato la sentenza e l'eventuale annullamento non può sfociare in una condanna per ragioni temporali o estintive.
  • Quando la Corte d'appello assolve "perché il fatto non sussiste", il controllo di legittimità da parte della Cassazione richiede che l'impugnante abbia un interesse pratico e concreto a ottenere una pronuncia diversa; altrimenti l'azione è inammissibile.
  • Se si contesta l'assoluzione per carenza di motivazione sulla "evidenza dell'innocenza", è comunque necessario valutare preliminarmente se l'annullamento potrebbe avere conseguenze giuridiche utili (es. revoca della prescrizione): in assenza di utilità pratica, l'impugnazione del PM rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Nelle impugnazioni è importante verificare sempre la tempestività e l'effettiva portata dell'interesse: non basta che un vizio formale o di motivazione sia lamentato se l'annullamento non può produrre un risultato favorevole al ricorrente.

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