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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2122/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e plurimi reati in materia di stupefacenti. I motivi principali: 1) eccezione di incompetenza territoriale (sosteneva che l'associazione fosse la stessa del procedimento "Area 51" celebrato a Milano e quindi che la competenza spettasse a Milano); 2) richiesta di retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. richiamando la connessione con il procedimento milanese; 3) applicazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta identità della fattispecie già giudicata in altro procedimento; 4) nullità o inutilizzabilità di acquisizioni probatorie (chat criptate acquisite da server estero, esecuzione, trasmissione e integrità dei files tramite rogatorie) e vizi formali nella documentazione; 5) rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. pen. ai fini cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'associazione contestata in Catanzaro non coincida con quella del procedimento "Area 51" di Milano: le somiglianze (uso di dispositivi, alcune persone comuni, modalità operative) non bastano a dichiarare identità dell'organizzazione, considerato che il centro decisionale è stato individuato in Calabria (vertice con soggetto dimorante a Guardavalle, approvvigionamenti e reati consumati in Calabria). Anche il criterio di connessione non era applicabile per estendere la competenza a Milano perché non tutti i partecipanti erano comuni ai due procedimenti e il disegno criminoso non ricomprendeva tutti i soggetti. La richiesta di retrodatazione è infondata: le risultanze identificative decisive sono emerse successivamente (informative e rogatorie del 2020) e quindi non opera l'art. 297. Le doglianze sulla inutilizzabilità/nullità delle acquisizioni (server estero, rogatorie, files) sono generiche e prive di specificità e non incidono concretamente sul compendio indiziario; le rogatorie risultano regolarmente eseguite e l'integrità forense dei dati attestata. L'eccezione relativa all'art. 649 è infondata perché le contestazioni sui reati-fine sono diverse. L'aggravante dell'art. 416-bis.1 è stata ritenuta ininfluente per l'interesse a impugnare (difetto di interesse). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata come regola per l'attribuzione della competenza nei reati associativi; la Corte ha osservato che ai fini dell'attrazione dei reati connessi rileva il luogo dove ha sede la base in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione del sodalizio, non solo il luogo di consumazione dei reati-fine.

  • art. 9, comma 1 cod. proc. pen.

    Usato in subordine per individuare, quando non è possibile accertare l'ubicazione del centro decisionale, il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; la Corte ha preferito comunque individuare il centro decisionale in Calabria.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati i criteri di connessione e continuità per l'attribuzione della competenza; la Corte ha distinto i due criteri evidenziando che il criterio di connessione (lett. b) richiede che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti, condizione non verificata nel caso di specie.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente per la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in relazione a procedimenti connessi; la Corte ha negato la retrodatazione perché le risultanze identificative decisive sono emerse successivamente e pertanto non opera la disposizione nei termini dedotti.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato per eccepire la procedibilità o la medesimezza della fattispecie già vagliata in altro procedimento; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione perché i fatti e i reati-fine risultano diversi e la consorteria non è la stessa.

  • art. 309, comma 5 e 10 cod. proc. pen.

    Citate in relazione alla presunta inefficacia di atti non depositati; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non provata, osservando che gli atti rilevanti erano stati messi a disposizione e che non è stato indicato come atti mancanti avrebbero inciso sul quadro indiziario.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata con riguardo all'eventuale aggravante; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse, avendo ritenuto che la sussistenza dell'aggravante non incidesse in modo decisivo sul quadro cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale in relazione alla presunzione applicabile ai fini cautelari; la Corte ha condiviso che, anche in assenza della specifica aggravante, le esigenze cautelari erano comunque sussistenti per la dimensione e il carattere internazionale del traffico e per il ruolo del ricorrente.

Massime di principio

  • Per i reati associativi la competenza territoriale si determina privilegiando il luogo del centro decisionale e operativo del sodalizio (sede della programmazione e direzione), non solo il luogo di consumazione dei reati-fine.
  • La mera sovrapposizione di modalità operative o la presenza di alcuni stessi partecipanti in due distinti procedimenti non è sufficiente a ritenere identico il sodalizio; occorrono elementi convergenti che dimostrino l'unicità del centro direzionale e del disegno criminoso.
  • Il criterio di connessione tra procedimenti può attrarre la competenza solo se il disegno criminoso o la continuazione è riconoscibile come unitario e riferibile alle stesse persone; se solo alcuni soggetti sono comuni, il criterio non opera automaticamente.
  • La richiesta di retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. richiede prove specifiche che dimostrino che gli elementi identificativi erano già disponibili anteriormente; l'emergere di elementi decisivi successivi alla data di altri procedimenti esclude la retrodatazione.
  • Le eccezioni di inutilizzabilità o nullità relative ad acquisizioni complesse (rogatorie, dati da server esteri, file cifrati) devono essere specificamente dettagliate, indicando gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario; le censure generiche sono inammissibili.
  • L'integrità forense e l'esecuzione regolare delle rogatorie sono elementi fondamentali per l'utilizzabilità dei dati esteri; se le autorità estere attestano l'esecuzione e l'integrità, la loro utilizzabilità resiste a censure generiche.
  • Questioni relative all'aggravante penale rilevano ai fini della misura cautelare solo se la loro esistenza o meno incide concretamente sull'assetto cautelare; l'assenza di interesse può rendere inammissibile l'impugnazione su tale motivo.
  • In sede di riesame è legittimo l'acquisizione di atti processuali rilevanti anche se non depositati originariamente al G.I.P., purché si rispetti il principio del contraddittorio e la parte abbia avuto possibilità di conoscere e contestare le risultanze.

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