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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 2.7.2025, n. 254.

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 2 luglio 2025, n. 254

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.788,07, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito, ma non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Savona mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Su richiesta della ricorrente, ha inoltre applicato una penalità di mora di euro 10 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    In presenza di una richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato, determinandone misura e periodo di decorrenza.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo

    La disposizione, richiamata dal titolo esecutivo, disciplina il criterio di maggiorazione delle somme dovute a titolo di prestazioni o crediti riconosciuti dalla sentenza.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    La norma è richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale ulteriore fondamento del criterio di calcolo degli accessori sul credito riconosciuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, nonostante sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e nonostante l'assenza di contestazioni sul contenuto sostanziale dell'obbligo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando la misura giornaliera e il termine iniziale e finale di applicazione.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e cessare con l'esecuzione del giudicato o, in mancanza, con l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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