Ordinanza n. 14/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del Decreto di revoca del nulla osta rilasciato al sig. Pollio Nello, in favore del lavoratore Jangir Dinesh, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2024/108512, emesso in data 29.08.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del cittadino straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro richiesto dal dichiarato datore di lavoro. In sede cautelare ha prospettato l’illegittimità della revoca, opponendo dati economici sviluppati dalla difesa e richiamando la documentazione di asseverazione. Il giudice ha esaminato, ai fini del fumus boni iuris, i dati risultanti dall’asseverazione del consulente del lavoro: reddito di esercizio di circa 52.000 euro, fatturato di circa 75.000 euro e richiesta di assunzione di sei lavoratori. È stata inoltre rilevata la mancata comunicazione all’amministrazione, durante il procedimento, dei dati successivamente sviluppati dalla difesa, nonostante la notificazione della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ai fini del periculum e della complessiva valutazione cautelare, il TAR ha considerato che non risultava, allo stato, lo svolgimento di attività lavorativa del cittadino straniero alle dipendenze del dichiarato datore di lavoro o di terzi.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che la valutazione di incapienza patrimoniale posta a fondamento della revoca non apparisse irragionevole alla luce dei dati dell’asseverazione, considerati il reddito, il fatturato e il numero dei lavoratori per i quali era stata richiesta l’assunzione. Ha inoltre valorizzato il fatto che gli ulteriori dati elaborati dalla difesa non fossero stati sottoposti all’amministrazione nella fase procedimentale, pur essendo stata notificata la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990. Infine, non risultando alcuna attività lavorativa in corso del ricorrente, non è stato ravvisato un presupposto idoneo a sostenere favorevolmente la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente al privato di sottoporre all’amministrazione le proprie osservazioni e i propri dati prima dell’adozione del provvedimento; nel caso concreto il giudice ha valorizzato la mancata comunicazione procedimentale degli elementi poi sviluppati in giudizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza di presupposti favorevoli, alla luce della non manifesta irragionevolezza dell’atto e della situazione lavorativa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro e della conseguente idoneità a sostenere l’assunzione può ritenersi non irragionevole quando sia fondata sui dati contenuti nell’asseverazione del consulente del lavoro, comparati con il numero dei lavoratori per i quali è richiesta l’assunzione.
- Gli elementi e i dati sviluppati per contestare un provvedimento amministrativo assumono rilievo cautelare attenuato quando il privato, pur avendo ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi, non li abbia sottoposti all’amministrazione nella fase procedimentale.
- La mancanza, allo stato degli atti, di un’attività lavorativa effettivamente svolta dal cittadino straniero alle dipendenze del datore dichiarato o di terzi può concorrere a escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare contro la revoca del nulla osta al lavoro.
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