Cassazione Penale, Sentenza n. 5831/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della norma incriminatrice (art. 73 d.lgs. n.159/2011), sostenendo che la disposizione non può trovare applicazione quando, a monte, vi sia solo un "avviso orale" del Questore: l'avviso orale semplice è un provvedimento amministrativo che non equivale a una misura di prevenzione personale definitiva e non impone i divieti prescritti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n.159/2011, per cui non sussisterebbe il presupposto per la rilevanza penale del comportamento contestato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il Collegio ha seguito l'orientamento secondo cui l'avviso orale "semplice" (art. 3, comma 2, d.lgs. n.159/2011) non costituisce misura di prevenzione e non comporta limitazioni della libertà personale; quindi non si integra il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n.159/2011 nella fattispecie in cui il soggetto sia stato destinatario solo di tale avviso orale.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 73 è stato interpretato come applicabile solo quando il comportamento del soggetto si verifichi in presenza di una misura di prevenzione personale rilevante; non è integrato dal mero avviso orale semplice.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'art. 3, comma 2 definisce l'avviso orale "semplice": la Corte ha ritenuto che tale avviso non costituisca una misura di prevenzione idonea a fondare la rilevanza penale prevista dall'art. 73.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'art. 3, comma 4 disciplina le misure di prevenzione "rafforzate" con prescrizioni/divieti; la Corte distingue l'avviso orale semplice dalle misure che impongono divieti, ritenendo che solo queste ultime possano integrare il presupposto previsto dall'art. 73.
Massime di principio
- Il mero avviso orale del Questore, nella forma "semplice" (art. 3, comma 2, d.lgs. n.159/2011), non costituisce una misura di prevenzione e quindi non attiva la rilevanza penale di disposizioni che richiedono l'esistenza di una misura di prevenzione personale.
- Perché operi la sanzione penale prevista dall'art. 73 d.lgs. n.159/2011 è necessario che il provvedimento a monte configuri una misura di prevenzione che imponga limitazioni o divieti (ad es. le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 3); l'accertamento della natura e del contenuto del provvedimento è essenziale.
- In simili fattispecie l'onere probatorio grava sull'accusa: bisogna dimostrare non solo l'esistenza di un avviso o provvedimento, ma che tale atto abbia natura e contenuti idonei a costituire misura di prevenzione ai sensi della legge.
- Se dal provvedimento emergono divieti o prescrizioni riconducibili alle misure previste dall'art. 3, comma 4, l'applicazione dell'art. 73 può essere invece valutata in senso sfavorevole al ricorrente; la distinzione formale e sostanziale tra avviso orale semplice e misure rafforzate è cruciale.
- In caso di dubbio sulla natura del provvedimento, il giudice deve verificare il testo e gli effetti concreti del provvedimento amministrativo: in assenza di misure che limitino la libertà personale, la condanna penale per il fatto contestato potrebbe non reggere e la sentenza va annullata.
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